Attualità e Politica
13/03/2026 | 17:10
13/03/2026 | 17:10
ROMA - Con una nuova sentenza, il Consiglio di Stato ha annullato le penali imposte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad alcuni dei principali concessionari della rete telematica per giochi e scommesse relative ai periodi 2013-2014, disponendo la rielaborazione dei provvedimenti secondo quanto previsto dalle convenzioni di concessione e dalle disposizioni contrattuali.
Il Collegio ha riunito più ricorsi in un’unica pronuncia. Le società ricorrenti, infatti, avevano contestato, in maniera analoga, sia la tardività dei provvedimenti sia i criteri di calcolo delle penali adottati da Adm.
Nel dettaglio, le penali erano state irrogate per inadempimenti legati alla gestione telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sia slot che Vlt. In particolare venivano contestate: “l’integrità del software dei videoterminali, la trasmissione delle informazioni contabili entro i termini previsti e il rispetto dei livelli di servizio indicati nel contratto di concessione stipulato tra Adm e i concessionari del gioco pubblico (Convenzione del 20 marzo 2013)”. Per un operatore, il primo provvedimento, relativo al periodo dal 21 marzo al 31 dicembre 2013, prevedeva un importo totale di 268.890 euro; mentre, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, il concessionario ha ricevuto due distinti provvedimenti rispettivamente di 340.429,60 euro e 24.819,10 euro. Per un altro concessionario, sempre nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, le penali irrogate ammontavano a 3.711.181,47 euro.
Le ricorrenti contestavano principalmente “l’errato frazionamento della platea di verifica per l’integrità del software”, sostenendo che Adm avesse applicato le penali a tutti gli apparecchi con anomalie anziché solo a quelli eccedenti la soglia del 50%. Venivano inoltre sollevate critiche per la retroattività delle penali relative a ritardi nella trasmissione dei dati, “imputabili a modifiche tecnologiche richieste dall’Agenzia e all’addizionale del 6% sulle vincite, nonché per il calcolo del tetto massimo delle penali come 11% del compenso complessivo del concessionario, senza distinguere tra i due sistemi di gioco slot e Vlt”.
Un aspetto centrale della vicenda riguarda la natura giuridica delle somme irrogate. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, sebbene la normativa utilizzi talvolta il termine “sanzioni”, le somme contestate vanno considerate "penali contrattuali" e non vere e proprie sanzioni amministrative. Ciò significa che non si applicano le garanzie previste per le sanzioni amministrative (legalità, irretroattività e tempestività della contestazione) ma rileva la funzione concreta della misura, “volta a predeterminare in via forfettaria il danno da inadempimento nell’ambito del rapporto concessorio”.
In via definitiva, il Consiglio di Stato ha stabilito che le penali devono essere applicate solo agli apparecchi eccedenti la soglia del 50%, mentre il tetto massimo annuale e giornaliero va calcolato separatamente per i sistemi di gioco slot e Vlt, ciascuno con un limite pari all’11% del compenso effettivo. Adm dovrà inoltre rispettare il “minimo edittale” previsto dalla convenzione del 2013 e non potrà conteggiare i periodi in cui le inadempienze derivavano da adeguamenti tecnologici richiesti dall’Amministrazione. I giudici hanno evidenziato anche l’eccessiva distanza temporale tra gli inadempimenti contestati e l’adozione dei criteri di quantificazione delle penali, “ritenendo necessaria una correzione delle applicazioni retroattive sproporzionate”.
In conseguenza di queste precisazioni, i provvedimenti Adm sono stati annullati, lasciando all’Amministrazione la possibilità di ricalcolare le penali in conformità alle nuove modalità indicate dal Consiglio di Stato.
FRP/Agipro
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