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Ultimo aggiornamento il 03/09/2026 alle ore 14:00

Attualità e Politica

03/09/2026 | 12:00

Penali per disservizi su slot e Vlt, Tar Lazio riduce l’importo di 276mila euro imposto da Adm: “Cifra eccessiva, va ricalcolata”

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Penali per disservizi su slot e Vlt Tar Lazio riduce l’importo di 276mila euro imposto da Adm: “Cifra eccessiva va ricalcolata”

ROMA - Il Tar Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un concessionario del gioco contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, annullando la richiesta di pagamento di una penale da oltre 276mila euro per il mancato rispetto dei livelli di servizio della rete telematica degli apparecchi slot e Videolotteries (Vlt) per gli anni 2015 e 2016. Il Tribunale Amministrativo ha disposto la “rideterminazione della cifra”, stabilendo che la somma debba essere ricalcolata applicando esclusivamente i “minimi edittali” previsti dalla convenzione “di concessione originale”. 

Il Tribunale ha affrontato innanzitutto la questione della natura giuridica delle misure applicate. Respingendo le tesi del ricorrente relative alla presunta violazione della legge 689/1981 (legge di depenalizzazione) sulle sanzioni amministrative e alle connesse garanzie in materia di "irretroattività, colpa o tempestività", i giudici hanno ribadito che “le penali per cui è causa non costituiscono sanzioni amministrative, ma assolvono a una funzione esclusivamente civilistica di predeterminazione convenzionale del risarcimento dei danni in caso di inadempimento contrattuale del concessionario”. Da questo presupposto deriva il principio secondo cui l’Amministrazione non era affatto tenuta a dimostrare la sussistenza o l'entità di un danno economico effettivo sofferto a causa dei disservizi.

Analizzando poi la legittimità del sistema di calcolo adottato con la Determinazione direttoriale del 16 marzo 2021, il Tar lo ha ritenuto, in linea generale, “non irragionevole”, in quanto ancorato a parametri oggettivi quali l'annualità dell'inadempimento e la recidiva. Tuttavia, il Collegio ha riscontrato un vizio sostanziale nella quantificazione concreta dell'importo preteso, ritenendolo “manifestamente eccessivo” in base a due circostanze fondamentali.

In primo luogo, è stato pesantemente contestato il ritardo dell'operato dell'Amministrazione, osservando che “le penali sono state applicate a notevole distanza di tempo (la contestazione di Adm risale al 2024) dai contestati inadempimenti”. In secondo luogo, il tribunale ha contestato l'applicazione retroattiva delle linee guida del 2021 a violazioni commesse nel 2015 e nel 2016, sottolineando che tale condotta non ha messo il debitore nelle condizioni “di profilarsi compiutamente ex ante le conseguenze del proprio operato”.
Sulla base di questi elementi, pur confermando la responsabilità del concessionario sull'onere della prova relativo all'inadempimento - evidenziando che i dati tecnici sui disservizi erano periodicamente disponibili nell'area riservata aziendale gestita da Sogei - il Tar ha annullato il provvedimento di Adm nella parte relativa al “quantum” della penale. L'Agenzia dovrà pertanto rideterminare il debito della società riconducendolo ai minimi previsti dalla convenzione del 2013, salvaguardando la piena efficacia dei criteri fissati nel 2021 solo per le violazioni avvenute successivamente alla loro formale adozione.

FRP/Agipro
 

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