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Attualità e Politica

16/11/2023 | 13:09

Proroga Concessioni Bingo, Consiglio di Stato risponde a Corte UE: “Concessioni detenute da società che provengono da altri paesi europei, sussiste l'interesse transfrontaliero”

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Proroga Concessioni Bingo Consiglio di Stato risponde a Corte UE: “Concessioni detenute da società che provengono da altri paesi europei sussiste l'interesse transfrontaliero”

ROMA – E' arrivata dal Consiglio di Stato l'ordinanza che risponde alla richiesta di ulteriori informazioni da parte della Corte di Giustizia Europea, sul caso dei canoni del bingo. La questione riguarda la proroga onerosa delle concessioni, rinviata proprio da Palazzo Spada ai giudici comunitari. Dopo l'appello proposto da Ascob, l'Associazione Concessionari Bingo, e dai tanti operatori rappresentati dagli avvocati Luca Giacobbe e Matilde Tariciotti, il Consiglio di Stato aveva chiesto che la Corte di Giustizia si esprimesse sul caso prima di emettere un verdetto. Da qui la richiesta di informazioni della CGUE, che in particolare chiedeva “di indicare, in modo circostanziato, sotto quali profili le concessioni del bingo di cui è causa presentino un interesse transfrontaliero certo ai sensi della giurisprudenza della Corte e, pertanto, un elemento di collegamento con le citate libertà di circolazione”.

Nella nuova ordinanza del Consiglio di Statosi vedono pienamente accolte le osservazioni presentate dagli appellanti in relazione alla sussistenza dell'interesse transfrontaliero. Si legge infatti che che “le concessioni di cui si discute ed il regime di proroga al quale le stesse sono soggette ormai da dieci anni sono state assegnate attraverso una gara pubblica comunitaria, alla quale potevano partecipare operatori nazionali, ma anche operatori appartenenti ad altri paesi membri dell’Unione”. Le concessioni in proroga “sono attualmente detenute da operatori nazionali, ma anche da operatori che, pur essendo formalmente nazionali, sono società che appartengono a gruppi ubicati in altri Stati membri dell’Unione. Questa circostanza fattuale dimostra la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo sulla base di un dato concreto”. Nel provvedimento si legge poi che “non si può escludere che cittadini di altri Stati membri siano stati o siano interessati ad avvalersi delle libertà riconosciute dal Trattato (in particolare: libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento) al fine di esercitare la detta attività nel territorio nazionale, essendo detta normativa applicabile indistintamente ai cittadini nazionali come a quelli di altri Stati membri, con effetti che non sono limitati all’ordinamento nazionale”.

GM/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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