Attualità e Politica
03/02/2026 | 15:36
03/02/2026 | 15:36
ROMA – Il Tar Emilia-Romagna ha confermato la legittimità dell’ordine di chiusura disposto dal Comune di Ravenna nei confronti di una sala scommesse situata a meno di 500 metri da un luogo sensibile, ritenendo lecita la disciplina comunale adottata in attuazione della normativa regionale in materia di contrasto al gioco patologico.
Il procedimento era stato avviato nel dicembre 2023, quando il Comune aveva comunicato al titolare dell’esercizio l’intenzione di disporre la chiusura dell’attività per violazione del limite previsto dalla normativa regionale. Nel giugno 2024 il gestore aveva chiesto di poter usufruire del periodo di proroga di sei mesi previsto per consentire la delocalizzazione della sala scommesse. Il Comune di Ravenna aveva quindi concesso una prima proroga fino al 29 dicembre 2024, seguita da un’ulteriore estensione del termine sino al 29 giugno 2025. Alla scadenza di tale periodo, non essendo intervenuto il trasferimento dell’attività, l’amministrazione comunale ha adottato il provvedimento definitivo di chiusura. In conseguenza, il titolare della sala ha presentato ricorso al Tar, sostenendo che la mappatura dei luoghi sensibili effettuata dal Comune, combinata con le previsioni del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), determinasse un "effetto espulsivo del gioco lecito" dall’intero territorio comunale, in violazione dei “principi di ragionevolezza e proporzionalità”.
Nel merito, i giudici amministrativi hanno ritenuto infondate le censure del ricorrente, concentrando l’attenzione “sull’asserita impossibilità di delocalizzare l’attività di sala scommesse all’interno del territorio comunale”. Su questo punto, il Tar ha richiamato una propria precedente pronuncia e una decisione del Consiglio di Stato riferita all’esito di una “verificazione tecnica affidata al Politecnico di Milano”. Da questa verificazione era emerso che il Comune di Ravenna, pur caratterizzato da una conformazione territoriale particolarmente estesa e da una diffusa presenza di luoghi sensibili, aveva individuato “specifici ambiti urbanistici idonei all’insediamento delle attività di gioco lecito, per una superficie complessiva pari a circa 170 ettari, corrispondente al 2,6% del territorio urbanizzato”.
Pertanto, il Tar ha escluso che la mappatura dei luoghi sensibili producesse un effetto espulsivo. In questo senso, il Tribunale ha richiamato anche ulteriori pronunce del Consiglio di Stato del 2025, del 2024 e del 2022, nelle quali è stato chiarito che il "compito dei Comuni non è quello di introdurre divieti discrezionali, bensì di applicare criteri distanziali già definiti dal legislatore regionale”.
In conclusione, il Tribunale Amministrativo ha ribadito che il limite dei 500 metri dai luoghi sensibili costituisce uno “strumento idoneo e proporzionato al perseguimento delle finalità di tutela della salute pubblica e di prevenzione della ludopatia”, obiettivi che giustificano una compressione della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione. Di conseguenza, “la mancata conclusione - da parte del ricorrente - di accordi commerciali per la disponibilità di un immobile idoneo alla delocalizzazione non può essere imputata alla disciplina normativa, né è sufficiente a dimostrare l’impossibilità oggettiva di trasferire l’attività".
FRP/Agipro
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