Attualità e Politica
19/11/2024 | 08:50
19/11/2024 | 08:50
ROMA - Terminato alla mezzanotte di ieri il periodo di standstill presso la Commissione Europea – previsto dalle direttive comunitarie – l’Italia può adottare il decreto con le nuove regole tecniche per il gioco online. Il percorso non è stato privo di ostacoli, a partire dalla presentazione di un “parere circostanziato” da parte di Malta, che ha prolungato il periodo di esame a Bruxelles – avviato il 18 luglio - da 90 a 120 giorni. Secondo il governo maltese, alcune norme costituirebbero una restrizione del principio di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, inoltre sarebbero da chiarire alcuni obblighi per i fornitori di servizi e la richiesta di requisiti aggiuntivi per gli operatori B2B. L’Italia non ha accolto le osservazioni di Malta e ha smontato punto per punto tutte le contestazioni in una comunicazione inviata alla Commissione UE. Una volta adottato il decreto con le nuove regole tecniche e recepito l’imminente parere del Consiglio di Stato sui documenti del bando di gara, in arrivo nei prossimi giorni, l’Agenzia delle Dogane nel giro di qualche settimana sarà pronta a lanciare una procedura di gara per le nuove concessioni che potrebbe portare oltre 300 milioni di euro nelle casse dello Stato. Le regole tecniche approvate dall’Europa saranno applicate con le nuove licenze, nel corso del prossimo anno. Ecco alcuni dei punti più rilevanti.
COSA CAMBIA - Autoesclusione, limiti di giocata, stop alle puntate automatiche, informazioni sui rischi del gioco, limiti per l’apertura dei conti per le persone tra 18 e 24 anni. Sono alcune delle misure contenute nelle regole tecniche sul gioco online che l’Agenzia delle Dogane ha inviato a luglio alla Commissione Europea e che da oggi l’Italia può adottare.
AUTOESCLUSIONE - Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che consenta l’autoesclusione dal gioco o da una o più tipologie, con l’opzione di scegliere se a tempo determinato o a tempo indeterminato. L’autoesclusione può essere effettuata per il singolo concessionario ovvero trasversalmente per tutti i concessionari. Il giocatore autoescluso trasversalmente, oltre a non poter giocare, non può aprire nuovi conti e non può effettuare ricariche e ricevere bonus. Inoltre, non deve essere consentita la creazione di un conto di gioco ad un giocatore che, al momento della richiesta di creazione, risulti autoescluso.
INFORMAZIONI AL GIOCATORE - L’applicazione di gioco gestita dal concessionario deve indicare, laddove previsto, l’importo minimo e massimo consentito per la giocata, la potenziale vincita ed il risultato della giocata. Non sono consentiti automatismi che eseguano puntate o sequenze di puntate in modo automatico senza esplicita azione di accettazione da parte del giocatore. In particolare, non è consentito riproporre giocate precedenti in autonomia e che allo scadere di un tempo predefinito vengano acquisite dall’applicazione di gioco senza accettazione esplicita da parte del giocatore. All’interno del sito e delle app devono essere, inoltre, chiaramente visibili oltre al divieto di gioco ai minori, avvisi e/o link contenenti informazioni sui potenziali rischi legati al gioco d’azzardo e i recapiti a cui rivolgersi per avere assistenza in caso di problemi con il gioco, oltre alle informazioni pratiche e accurate sui giochi, regole e probabilità di vincita.
LIMITI CONTI GIOCO – I conti di gioco intestati a giocatori con età compresa fra i 18 e i 24 anni devono prevedere necessariamente, in fase di prima attivazione, limiti massimi di ricarica non superiori a cinquanta euro al giorno, limiti massimi di tempo non superiori a due ore al giorno (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente) e una spesa non superiore a 50 euro al giorno (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati). Il sistema dei conti di gioco del concessionario – per evitare accessi non consentiti a minori - deve prevedere tecniche di autenticazione a più fattori.
RICARICHE CONTI ONLINE - Le ricariche del conto di gioco devono avvenire mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ovvero, se effettuate presso un punto vendita ricariche e nel limite complessivo settimanale di cento euro, in contanti o con altri strumenti di pagamento; i prelievi dal conto di gioco devono avvenire mediante strumenti di pagamento già precedentemente indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati. Per le ricariche effettuate presso un punto vendita ricariche il sistema dei conti di gioco del concessionario, oltre a memorizzare i dettagli dello strumento di pagamento utilizzato, deve possedere meccanismi di controllo atti a impedire il superamento della soglia di cento euro settimanali.
NT/Agipro
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