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Ultimo aggiornamento il 11/10/2024 alle ore 21:02

Attualità e Politica

11/06/2024 | 13:10

Riapre sala giochi di Reggio Emilia, Consiglio di Stato conferma decisione Tar: “Rilevato effetto espulsivo, impossibile la delocalizzazione”

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Riapre sala giochi di Reggio Emilia Consiglio di Stato conferma decisione Tar: “Rilevato effetto espulsivo impossibile la delocalizzazione”

ROMA – E’ stato annullato il provvedimento di chiusura di una sala giochi di Reggio Emilia, che potrà riaprire perché soggetta ad effetto espulsivo. La Sezione quarta del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune e confermato la decisione del Tar Emilia Romagna, che aveva accolto il ricorso in primo grado della società.  

LA VICENDA - La sala era stata informata della chiusura entro sei mesi perché ubicata a meno di 500 metri di distanza da luoghi sensibili, individuati dal Comune di Reggio Emilia in seguito alla legge regionale del 2013. Secondo i giudici, il meccanismo normativo del distanziometro deve “permettere all’attività di insediarsi altrove, in siti che per destinazione urbanistica siano compatibili”. Spetta dunque al Comune, attraverso il Piano Operativo Comunale o accordi operativi, la “programmazione di insediamento delle attività ludico-ricreative con problematiche di impatto, nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal Piano strutturale comunale”. Tuttavia, il Comune non ha promosso la presentazione di accordi operativi e, con una delibera di Giunta comunale, aveva informato che eventuali proposte di accordi operativi sarebbero state posticipate all’approvazione del PUG (Piano Urbanistico Generale), al tempo in corso di predisposizione. Di conseguenza, la parte ricorrente non poteva dislocare la propria attività sul territorio, in quanto il Comune non lo consentiva. Il Comune, nel difendersi, ha lamentato il ritardo della società nel presentare l’istanza di delocalizzazione: ma come sottolineano i giudici, anche in caso di tempestivo invio, la società avrebbe potuto ottenere una proroga di sei mesi dell’ordine di chiusura, ma non insediarsi in un altro ambito del territorio comunale.

GL/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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