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Attualità e Politica

23/12/2016 | 12:32

Scommesse, Cassazione: “Sanatoria Ctd, inammissibili richieste di rinvio a Corte Ue e Consulta da chi non ha partecipato”

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Scommesse Cassazione Sanatoria Ctd

ROMA - I centri trasmissione dati collegati a bookmaker che non hanno aderito alla sanatoria scommesse - e alla sua proroga - non possono chiedere il rinvio della norma alla Corte di Giustizia Europea, né alla Corte Costituzionale. E’ quanto si legge nella sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso del titolare di un centro di Taranto, collegato con l’operatore “Sogno di Tolosa”, contro il sequestro disposto dalla Questura e confermato dal Tribunale del Riesame. La Cassazione ha ribadito che il sistema italiano basato su autorizzazione di polizia e concessione statale, non è in contrasto con le norme comunitarie: “non si ravvisano gli estremi per sollevare questione pregiudiziale” di fronte alla Corte di Giustizia Europea, visto che la cosiddetta “sanatoria” non pone restrizioni alle libertà dei trattati europei, ma “incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all'esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all'adesione ad una complessa procedura” per verificare il rispetto dell’ordine pubblico. Una sanatoria a cui il bookmaker non ha aderito, né inizialmente né nella successiva “proroga”, dunque l’attività di raccolta scommesse “deve considerarsi illecita”. Secondo i giudici la questione non ha motivo di essere rinviata in Corte Ue, visto che la normativa comunitaria da applicare risulta “chiara ed univoca e perciò incapace di suscitare ragionevoli dubbi”. Allo stesso modo “non sussistono i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale”, visto che - come già osservato dai giudici del riesame, “la società maltese non aveva partecipato al bando, circostanza essenziale per ottenere l'autorizzazione da parte del ricorrente, atteso che della sanatoria possono beneficiare i soggetti già muniti di concessione e comunque muniti dei requisiti del c.d. bando Monti a cui, deliberatamente la società maltese non ha inteso partecipare”.

PG/Agipro

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