Attualità e Politica
03/07/2026 | 13:18
03/07/2026 | 13:18
ROMA - Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della procedura che consente a un'agenzia senza concessione, un Centro di trasmissione dati (Ctd), inizialmente operante per conto di un bookmaker estero non collegato al totalizzatore nazionale, di regolarizzare la propria posizione e successivamente migrare verso un diverso concessionario autorizzato, senza che il concessionario uscente abbia diritto a partecipare al relativo procedimento amministrativo.
La vicenda riguarda un Centro che, a seguito della procedura di emersione fiscale prevista dalla normativa del 2014, aveva aderito alla regolarizzazione operando tramite un concessionario, utilizzando il collegamento al totalizzatore nazionale di quest’ultimo. In un secondo momento, il centro ha deciso di interrompere tale rapporto per trasferire i propri punti di raccolta a un altro concessionario autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La società concessionaria uscente ha contestato i titoli autorizzatori rilasciati da Adm, sostenendo che l’operazione configurasse un "rapporto trilaterale" tra amministrazione, agenzia e concessionario e che quest’ultimo dovesse essere coinvolto nel procedimento.
Il Consiglio di Stato ha però respinto l’appello, chiarendo che "la titolarità del diritto alla raccolta delle scommesse resta in capo al Centro aderente alla procedura di regolarizzazione", mentre il concessionario non può vantare una posizione giuridica tale da condizionare la scelta di migrazione.
Secondo i giudici, infatti, "il gestore può, nel corso della propria attività, concludere accordi con più concessionari, ciascuno disciplinato convenzionalmente per quanto riguarda le corrispettive prestazioni", trattandosi di rapporti distinti e autonomi.
La sentenza sottolinea inoltre che non esiste un rapporto trilaterale tra le parti e che il concessionario svolge un ruolo limitato. Il Collegio evidenzia che "deve pertanto disattendersi la tesi della sussistenza di un rapporto trilaterale coinvolgente il Concessionario cui è correttamente riconosciuto il ruolo di mero collettore".
In questo assetto, il concessionario si limita a mettere a disposizione il collegamento al sistema nazionale e a sottoscrivere gli impegni convenzionali con il centro, restando estraneo al rapporto pubblicistico tra amministrazione e centro.
La decisione chiarisce inoltre che la migrazione dell'agenzia è frutto di una scelta autonoma, legata a valutazioni di convenienza economica, rispetto alla quale l’amministrazione non esercita poteri discrezionali incisivi: "la migrazione è espressione di una scelta del titolare del diritto di raccolta basata su considerazioni di convenienza economica rispetto alla quale l’amministrazione non dispone di alcun potere d’incidervi autoritativamente".
Respinti, infine, anche i motivi di ricorso relativi alla violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.
FRP/Agipro
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