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Attualità e Politica

19/12/2023 | 11:20

Scommesse, Tribunale di Ascoli assolve titolare di un’agenzia non autorizzata: proroga delle concessioni infrange principi europei

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Scommesse Tribunale di Ascoli assolve titolare di un’agenzia non autorizzata: proroga delle concessioni infrange principi europei

ROMA – Il Tribunale di Ascoli Piceno condivide la decisione della Corte di Giustizia Europea e - disapplicando la norma penale italiana - assolve perché “il fatto non sussiste” il gestore di un’agenzia di scommesse senza concessione collegata ad un bookmaker estero. Secondo i giudici, riferisce Agipronews, lo strumento di proroga delle concessioni per l’esercizio delle scommesse in Italia – che il Governo utilizza dal 2016 – restringe il mercato e “va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di tutela dei consumatori perseguito dallo Stato”. Tale obiettivo infatti “potrebbe essere perseguito mediante l'indizione di nuovi bandi di gara e l'attribuzione” di “ulteriori concessioni”. Il titolare del centro trasmissione dati (ctd) collegato al bookmaker austriaco Ulisse gmbh, rappresentato dall'avvocato Vittorio Palamenghi, era accusato di aver svolto attività di raccolta abusiva di scommesse. Il giudice, in seguito a una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del marzo scorso, ha però giudicato non colpevole l'esercente poiché “il fatto non sussiste”. 

LA SENTENZA - Nella sentenza si spiega come lo strumento di proroga delle concessioni attualmente vigenti rischia di “sacrificare ulteriormente la libertà di stabilimento e concorrenziale, nonché la libera prestazione di servizi, a discapito delle imprese estere potenzialmente interessate a tali concessioni. Il bookmaker in questione, con sede in Austria, non può infatti possedere la concessione per operare in Italia, poiché l'ultima gara pubblica indetta dallo Stato Italiano risale al 2012 e risulta essere scaduta il 30 giugno 2016. Successivamente, l'unico strumento utilizzato è stato quello delle proroghe delle concessioni in vigore dal 2012. La Corte di Giustizia, come si legge nella sentenza, ha preliminarmente ricordato che “qualora una società, stabilita in uno Stato Membro, persegua l'attività di raccolta scommesse per il tramite di agenzie stabilite in un altro Stato Membro, le restrizioni imposte alle attività di queste agenzie costituiscono ostacoli alla libertà di stabilimento”, sancita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una proroga delle concessioni nel settore del gioco “ne impedisce l'apertura alla concorrenza e la verifica dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione in questione, integrando così una disparità di trattamento”. Tale disparità “viola il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di garantire un livello di pubblicità adeguato”. Per questi motivi il titolare del centro è stato assolto per insussistenza del fatto. 

IL COMMENTO - L'avvocato Vittorio Palamenghi ha così commentato ad Agipronews la decisione: “Con la recente sentenza del tribunale di Ascoli Piceno e l’assoluzione perché il fatto non sussiste, si conclude il processo per il quale è stato chiesto l’intervento della Corte di Giustizia Europea. Sono soddisfatto del riconoscimento, da parte della Corte Europea e poi del Giudice Nazionale, di quanto da sempre sostenuto nelle aule di udienza: la politica di proroghe reiterate delle concessioni e l’assenza di un nuovo bando di gara violano il principio di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi”. Dopo la doppia decisione in sede comunitaria e nazionale, Palamenghi auspica che “Il Governo Italiano finalmente provveda all’emissione del nuovo bando di gara, consentendo una reale apertura del mercato e la fine di politiche proibizionistiche. Vorrei infine condividere con i colleghi di studio questa importante traguardo professionale, frutto di un lungo percorso di studio e sacrifici che hanno portato alla storica pronuncia della Corte Europea, che ha di fatto ritenuto anticomunitario l’attuale sistema nazionale”, ha concluso.

GM/Agipro

Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0

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