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Attualità e Politica

07/04/2023 | 09:50

Scommesse, Tribunale di Nola: postazione pc all'interno di un ctd non consiste in una violazione di legge

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Scommesse Tribunale di Nola: postazione pc all'interno di un ctd non consiste in una violazione di legge

ROMA - La presenza di una postazione pc in libera navigazione sul web all’interno di un centro trasmissione dati (ctd) non integra la violazione di legge e non può essere equiparata all’apparecchiatura che consente ai clienti di giocare su piattaforme on-line per le scommesse. Lo ha stabilito il Tribunale Ordinario di Nola, che ha accolto l'opposizione proposta dal bookmaker Stanleybet, sostenuto dallo studio legale Agnello, nell'ambito di una vicenda riguardante il titolare di un centro trasmissione dati collegato con il bookmaker, e sottoposto a un’ispezione effettuata dal personale di Adm, al quale veniva contestata la violazione del cosiddetto Decreto Balduzzi per la presenza di “n. 1 postazione PC a disposizione del pubblico che consentiva il collegamento al sito di gioco www.stanleybet”.

I funzionari hanno ritenuto che la mera presenza di una postazione PC integra la violazione del decreto Balduzzi mentre l’avvocato Agnello ha sostenuto che l’assenza di periferiche per l’inserimento di banconote, monete o smart card, o per la lettura elettronica del documento d’identità, la carenza di tastiera e altro non è sufficiente ad integrare la contestazione.

L’avvocato Agnello dichiara che “il PC presente presso il ricevitore Stanley era destinato alla navigazione libera sul web oppure per visualizzare i risultati degli eventi sportivi e che l’equiparazione del pc alle altre apparecchiature di Gioco non trova fondamento nella legislazione vigente e nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il Tribunale Ordinario di Nola ha statuito che “non appare sufficientemente motivata, in quanto gli ispettori non hanno spiegato in che modo la postazione, priva di tastiera e di altre periferiche ad essa collegate, avrebbe concesso al cliente la possibilità di piazzare una scommessa on-line. E’ molto probabile, invece, che la stessa, come asserito dal ricorrente, venisse usata solo per visionare i risultati degli eventi sportivi, considerata la circostanza che essa consentiva di navigare liberamente sul WEB”.

RED/Agipro

Foto credits wp paarz/Flickr CC BY-SA 2.0

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