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Ultimo aggiornamento il 21/07/2026 alle ore 10:55

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20/07/2026 | 09:45

Scommesse estere e imposta unica, Cassazione conferma il provvedimento di Adm: “Il tributo è dovuto anche senza concessione”

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Scommesse estere e imposta unica Cassazione conferma il provvedimento di Adm: “Il tributo è dovuto anche senza concessione”

ROMA - La Corte di Cassazione ribadisce che, in materia di imposta unica sulle scommesse, anche i bookmaker esteri privi di concessione italiana sono tenuti al pagamento della tassa quando raccolgono giocate sul territorio nazionale. È questo il principio affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza con cui ha respinto il ricorso proposto da un bookmaker estero privo di concessione contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’anno d’imposta 2012.

La controversia riguardava un accertamento notificato sia alla società maltese sia al titolare di un’agenzia di Siena, attraverso la quale venivano raccolte le scommesse per conto di Stanleybet Malta Ltd. Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’imposta unica era dovuta sulle operazioni effettuate in Italia indipendentemente dall’assenza di una concessione nazionale, con "responsabilità solidale" tra bookmaker e gestore del punto di raccolta.

Dopo il rigetto del ricorso in primo grado da parte della Commissione tributaria provinciale di Firenze e la successiva decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva accolto solo parzialmente le ragioni della società, limitatamente alle sanzioni, Stanleybet ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione.
La Suprema Corte ha respinto la richiesta della società di un nuovo rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ritenendo ormai consolidato il quadro interpretativo. Richiamando la pronuncia della CGUE del 26 febbraio 2020 (causa C-788/18), la Cassazione evidenzia che “la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale” e che non sussiste alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché “l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti”. Secondo i giudici, inoltre, la disciplina italiana “non appare idonea a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività” dei bookmaker stabiliti in altri Stati membri. La Corte richiama quindi il principio già affermato dalla giurisprudenza europea secondo cui “l’articolo 56 del Trattato deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato che assoggetti a imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati e, in solido, gli operatori di scommesse stabiliti in un altro Stato membro”, anche quando tali operatori siano privi della concessione italiana.

Il nodo centrale della decisione riguarda la natura dell’imposta unica. La Cassazione chiarisce che il presupposto del tributo non coincide con la semplice conclusione della scommessa da parte dell’utente, bensì con l’attività organizzativa e gestionale del servizio di raccolta. Per questo motivo, anche il bookmaker estero che opera tramite un punto di raccolta in Italia rientra tra i soggetti tenuti al pagamento. La Corte, a tal proposito, ricorda che la normativa introdotta nel 2010 ha stabilito espressamente che l’imposta “è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione”. Di conseguenza, l’assenza di una concessione italiana non elimina l’obbligo tributario.

Respinta anche la contestazione relativa al requisito territoriale. Per la Cassazione non rileva il luogo in cui il contratto di scommessa è formalmente concluso, bensì quello in cui si svolge l’attività di raccolta.
La Suprema Corte interviene infine sulle sanzioni, accogliendo il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ripristinando la pretesa sanzionatoria. Secondo i giudici, per l’annualità 2012 non poteva più essere invocata alcuna incertezza normativa, poiché dopo la legge interpretativa del 2010, il quadro era sufficientemente definito e “non residuava alcuna incertezza interpretativa per l’annualità in considerazione”.

FRP/Agipro
 

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