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Ultimo aggiornamento il 17/08/2026 alle ore 12:45

Attualità e Politica

17/08/2026 | 11:10

Scommesse, la Cassazione conferma la condanna per la titolare di un'agenzia estera: "Conti di gioco intestati falsamente e minori in sala"

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Scommesse la Cassazione conferma la condanna per la titolare di un'agenzia estera: Conti di gioco intestati falsamente e minori in sala

ROMA - La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della titolare di un centro trasmissione dati in Calabria, collegato ad un bookmaker estero, confermando così la condanna penale per esercizio abusivo dell’attività di raccolta di scommesse. La vicenda giudiziaria era già passata dal Tribunale di Palmi, che il 16 gennaio 2024 aveva condannato la ricorrente, e dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che il 21 ottobre 2025 aveva confermato la decisione. La Cassazione ha quindi respinto le contestazioni, ritenendo decisivi soprattutto l’accesso al gioco consentito anche a minorenni e l’utilizzo di conti di gioco falsamente intestati.

Secondo quanto ricostruito dalla sentenza, la titolare dell’impresa individuale, svolgeva nel proprio esercizio un’attività organizzata di raccolta di scommesse, fungendo da intermediaria senza le necessarie autorizzazioni. Nel centro erano presenti terminali e strumentazioni che permettevano ai clienti di effettuare giochi e scommesse online e la contestazione riguardava anche la riscossione degli importi giocati.
La difesa aveva sostenuto che il locale fosse semplicemente un centro di elaborazione e trasmissione dati, privo di autonomia nella gestione delle scommesse. Secondo questa ricostruzione, la titolare si sarebbe limitata a trasmettere al bookmaker estero le proposte di gioco, mentre il contratto di scommessa, la gestione delle giocate e il relativo rischio d’impresa sarebbero rimasti in capo alla società straniera.

La Cassazione, però, ha ritenuto decisivo ciò che avveniva concretamente all’interno del centro. L’ordinanza richiama le prove raccolte nel processo, tra cui le dichiarazioni degli ufficiali operanti, le ricevute delle giocate effettuate attraverso i terminali, le comunicazioni relative all’attività e i bonifici effettuati dalla titolare a favore del bookmaker.

Inoltre, la Suprema Corte sottolinea che la condotta contestata riguardava anche "l’accesso al gioco di minorenni e l’utilizzazione abusiva di conti di gioco falsamente intestati". Per i giudici, questi comportamenti sono "da soli sufficienti all’integrazione del reato", indipendentemente dal rapporto formale esistente con la società estera.
La Cassazione afferma che, quando il gestore di un centro italiano affiliato a un bookmaker estero mette a disposizione dei clienti il proprio conto di gioco, oppure un conto intestato a soggetti di comodo, consentendo di effettuare la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente eseguita, si realizza una "illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse".
In una situazione simile, secondo la Cassazione, diventa irrilevante il rapporto tra il centro italiano e il bookmaker straniero, così come l’eventuale esistenza di titoli autorizzatori o concessori.

La difesa aveva inoltre sostenuto che la normativa introdotta nel 2014 avesse consentito ai centri collegati a bookmaker comunitari di operare attraverso un distinto regime autorizzatorio e che la titolare del Ctd avesse regolarmente presentato alla Questura la comunicazione prevista dalla legge. Anche questa tesi è stata respinta. La Cassazione ha, infatti, ricordato che la legge aveva previsto una procedura di emersione e regolarizzazione, ma che il bookmaker in questione non vi aveva partecipato. Di conseguenza, secondo la Corte, la comunicazione presentata alla Questura non era sufficiente a rendere lecita l’attività né a escludere la responsabilità penale.

Non è stata accolta neppure la tesi secondo cui la complessità della normativa avrebbe determinato un errore inevitabile sulla legge penale. La Cassazione ha osservato che la stessa documentazione trasmessa dalla ricorrente alla Questura dimostrava la sua conoscenza della disciplina applicabile. Inoltre, le concrete modalità con cui veniva esercitata l’attività escludevano, secondo i giudici, una situazione di "buona fede".

La Corte ha quindi ritenuto che la ricorrente fosse stata collocata "al di fuori di ogni lecito meccanismo di affiliazione a bookmaker stranieri", operando di fatto come soggetto autonomamente attivo nella raccolta delle scommesse sul territorio italiano.
Respinte anche le contestazioni relative alla presunta discriminazione subita dal bookmaker nell’accesso al sistema concessorio italiano. Secondo la Cassazione, non era stata dimostrata una discriminazione analoga a quella riconosciuta in altri casi dalla giurisprudenza europea e nazionale. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui il sistema italiano basato su concessione e autorizzazione di pubblica sicurezza può essere compatibile con il diritto dell’Unione, purché sia proporzionato e non discriminatorio.
Infine, la Cassazione ha ritenuto corretta anche la decisione di negare alla ricorrente la sospensione condizionale della pena, valorizzando la gravità e il carattere organizzato e stabile dell’attività. Il caso, secondo i giudici, non poteva essere ricondotto a una semplice irregolarità amministrativa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

FRP/Agipro
 

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