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Ultimo aggiornamento il 17/03/2026 alle ore 17:30

Attualità e Politica

17/03/2026 | 15:00

Scommesse, la Corte di Giustizia tributaria del Molise accoglie ricorso dell'avv. Agnello: “Annullato accertamento su Irpef”

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Scommesse la Corte di Giustizia tributaria del Molise accoglie ricorso dell'avv. Agnello: “Annullato accertamento su Irpef”

ROMA - La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un’agenzia di scommesse priva di concessione. Al gestore – rappresentato dall’avvocato Daniela Agnello – era stata richiesta la maggiore Irpef per l’anno 2015, ponendo alla base del calcolo la raccolta scommesse presuntiva indicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini dell’imposta unica.

Come rilevato dai giudici di primo grado, “il pagamento delle imposte dirette riguarda il bookmaker estero, unico effettivo percettore degli interi volumi di giocata”. Di conseguenza, è scritto in una nota stampa dell’avvocato Agnello, è illegittimo l’avviso di accertamento diretto a chiedere all’agenzia di scommesse le imposte dirette, ancor di più se sono calcolate sulla base delle presunzioni operate dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli in relazione all’imposta unica sulle scommesse.  La Corte di secondo grado ha osservato che la richiesta dell’Agenzia delle Entrate di pagare la maggiore Irpef “è illegittima nei confronti del titolare del centro che percepisce solo semplici provvigioni che non costituiscono maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva”. La Corte aggiunge anche che “il centro è un semplice incaricato a ricevere in deposito dai clienti interessati e trasmettere al bookmaker Stanley la totalità delle puntate versate dai clienti, con semplici provvigioni a favore del broker”. Il Collegio ritiene che “l’attività dei centri non determina alcun maggior reddito e, in quanto tale, non può essere assoggettata ad altra tassazione”.

L’Avvocato Agnello ha dichiarato che: “E’ interessante osservare che Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane sono in netta contrapposizione e interpretano le norme diversamente per giustificare il proprio operato. L’Agenzia delle Entrate fa riferimento all’art. 3 d.lgs. 504/1998 che, a suo dire, si applica anche ai centri legati a un operatore privo di concessione, poiché, comunque, gestiscono la raccolta delle scommesse. La stessa norma viene usata dall’Agenzia delle Dogane per sostenere la tesi inversa: escludere che sia estensibile alle agenzie non collegate al totalizzatore, al fine di applicare ai gestori il triplo della media provinciale per calcolare l’imposta unica”. Secondo l’Avvocato Agnello, “in casi come questo diventa ancor più evidente che l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria non è fondata sul dato normativo ma sull’interesse erariale. Auspico una lettura condivisa delle norme, al fine di individuare una linea interpretativa comune tra amministrazioni e contribuente, per scongiurare imposizioni selettive, sanzionatorie e discriminatorie”.

NT/Agipro

 

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