Attualità e Politica
01/08/2023 | 15:17
01/08/2023 | 15:17
ROMA - Via libera al pagamento degli arretrati relativi al prelievo dello 0,5% previsto dal decreto Salvasport del 2020. Nelle sentenze pubblicate oggi, il Tar Lazio conferma il conguaglio da circa 30 milioni di euro che i concessionari di scommesse dovranno versare entro lunedì 7 agosto. Si chiude così, almeno per il momento, il contenzioso degli operatori contro la determina dell'Agenzia Dogane e Monopoli con cui, lo scorso gennaio, erano stati chiesti gli arretrati.
La tassa "Salvasport" era stata introdotta per sostenere i lavoratori dello sport di base dopo la prima fase della pandemia, e prevedeva un contributo complessivo di 40 milioni nel 2020 e di 50 milioni nel 2021. La nuova interpretazione di Adm, su indicazione di Corte dei Conti e Ragioneria dello Stato, è invece che il prelievo sulla raccolta doveva essere versato per tutto il periodo previsto (da maggio 2020 a dicembre 2021) e solo successivamente una parte di esso doveva essere girata al Fondo Salvasport. Da qui la richiesta (contestata) degli arretrati, che gli operatori dovranno versare entro lunedì prossimo.
Il Collegio della Seconda sezione conferma infatti la nuova intepretazione di Adm. La norma «non limita in valore assoluto il gettito da acquisire né lo attribuisce univocamente al Fondo (non prevede, ad esempio, l’inciso “una quota pari allo 0,5% ... fino alla concorrenza degli importi indicati al secondo periodo….”). Il finanziamento del Fondo resta, in ultima analisi, esterno al prelievo ed alla sua acquisizione nelle casse erariali». Il Tar ritiene quindi che «il finanziamento del Fondo (così come il suo effettivo utilizzo) non interferisca con il prelievo tributario, che resta determinato in valore percentuale (0,5% del totale della raccolta al netto dell’imposta unica) e che, come recita la disposizione, resta acquisito all'erario, senza limiti in valore assoluto (a differenza del Fondo, alimentato dal prelievo)». (segue)
Al contrario di quanto sostenuto dagli operatori, l'ulteriore prelievo non risulta in contrasto con i principi costituzionali: «Il legislatore ha ritenuto di assegnare al Fondo neo-istituito solo una quota del tributo (potenzialmente la totalità, a seconda dell’entità in valore assoluto del gettito acquisito dal prelievo dello 0,5%), ossia fino alla concorrenza dei massimali stabiliti dalla legge - spiegano ancora i giudici - Le somme residue restano, evidentemente, acquisite all’erario per potere essere utilizzate, in altro modo, ossia con altri canali contabili, sempre per le finalità di sostegno al mondo dello sport, che costituisce la finalità di fondo dell’intervento legislativo, non interamente assorbita dall’istituzione del Fondo Salvasport». Il Tar ricorda che altri fondi con analoghe finalità sono stati istituiti nel corso dell'emergenza sanitaria, come quello a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, pure confluito in specifici capitoli di spesa gestiti dagli uffici della Presidenza del Consiglio.
In definitiva, «l’acquisizione di gettito ulteriore rispetto a quello che alimentava il Fondo, non solo non era considerata dalla norma come ipotesi “eccezionale”, ma poteva, e può, reputarsi funzionale, nel contesto chiaramente desumibile dalla norma stessa, ad acquisire risorse ulteriori da impiegare per interventi a sostegno del settore dello sport in un momento particolarmente critico per gli operatori».
Infine, conclude il Tar, la nuova interpretazione «non viola il principio di irretroattività del tributo, dal momento che non comporta l’assoggettamento a prelievo di ulteriori o diverse manifestazioni di capacità contributiva, ma, nel fare emergere la corretta e doverosa interpretazione della norma di legge tributaria, determina il corretto assolvimento degli obblighi fiscali già stabiliti a monte».
RED/Agipro
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