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Ultimo aggiornamento il 19/05/2026 alle ore 13:45

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19/05/2026 | 12:28

Tabaccheria a Spezzano (MO), Consiglio di Stato conferma il divieto di installare slot: “Troppo vicina ad un centro sportivo”

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Tabaccheria a Spezzano (MO) Consiglio di Stato conferma il divieto di installare slot: “Troppo vicina ad un centro sportivo”

ROMA - Il Consiglio di Stato conferma il divieto di installare slot nei locali situati a meno di 500 metri dai “luoghi sensibili”, come previsto dalla Legge Regionale dell’Emilia-Romagna. I giudici di Palazzo Spada hanno, per questo motivo, respinto il ricorso di una tabaccheria (situata in Via Flumedosa, nella frazione di Spezzano) contro il provvedimento imposto dal Comune di Fiorano Modenese, in provincia di Modena, con cui è stata contestata la violazione della distanza minima rispetto al Centro Sportivo “Ciro Menotti”.

Secondo il titolare dell’esercizio commerciale, la misurazione effettuata dal Comune sarebbe stata errata. A sostegno della propria tesi era stata depositata una relazione tecnica in cui si sosteneva che la distanza tra la tabaccheria e il centro sportivo fosse superiore ai 500 metri previsti dalla normativa regionale del 2013. Tuttavia, secondo l’amministrazione comunale, il centro sportivo doveva essere considerato “unitariamente” e non in base ai singoli impianti che lo compongono. Una considerazione confermata anche dal Consiglio di Stato, che nella sentenza evidenzia come il centro sportivo sia composto da “diversi fabbricati e impianti anche di discipline sportive diverse”, configurandosi quindi “nella sua totalità” come luogo sensibile.

Inoltre, la verifica tecnica disposta nel corso del giudizio ha confermato che, indipendentemente dal punto di accesso considerato, la distanza restava inferiore ai 500 metri previsti dalla normativa regionale. La sentenza richiama, infatti, le due misurazioni effettuate nel corso della verificazione dalle quali è emerso che l'ingresso della tabaccheria dista 451 metri dallo spogliatoio delle donne e 496 metri da uno degli ingressi del centro sportivo: sotto la distanza fissata dalla norma regionale, dunque. 

I giudici hanno inoltre sottolineato che “il percorso oggetto di misurazione non implicava l’attraversamento della sede stradale”, risultando “integralmente pedonabile, privo di interruzioni e di divieti”. Per il Collegio, qualsiasi altro tragitto alternativo avrebbe comportato “un allungamento della distanza non giustificato”.
Un altro punto centrale della decisione riguarda la “competenza legislativa” delle Regioni in materia di “distanziometri”. La ricorrente sosteneva infatti che la pianificazione del gioco pubblico spettasse esclusivamente allo Stato e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Consiglio di Stato ha respinto questa impostazione, chiarendo che la disciplina delle distanze minime rientra nella materia della “tutela della salute”, oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Secondo la sentenza, il distanziometro serve a evitare la vicinanza degli apparecchi “a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti”.

FRP/Agipro

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