Attualità e Politica
04/03/2020 | 11:45
04/03/2020 | 11:45
ROMA - Il regolamento comunale di Osio Sopra, in provincia di Bergamo, non tiene conto delle decisioni prese «dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2017, che ha individuato, come obiettivo da raggiungere “Riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco. La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata va definita d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale». E' quanto evidenziano i giudici del Tar Lombardia - sezione staccata di Brescia - in una sentenza relativa al ricorso di un esercente - difeso dall'avvocato Cino Benelli - contro il regolamento comunale contro il gioco patologico. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e annullato la delibera comunale che prevedeva il divieto di funzionamento degli apparecchi da gioco ovunque installati dalle 20 alle 10. «Il regolamento approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’ambito di Dalmine l’1 ottobre 2018 e fatto proprio dal Comune di Osio Sopra - si legge nella sentenza - senza far riferimento ad alcuna particolare situazione territorialmente rilevante e nessuna specifica esigenza, né a dati scientifici che possano giustificare l’adozione di una diversa soluzione, ha notevolmente ampliato l’orario di fermo e, anziché prevedere un’articolazione dell’orario di gioco in fasce orarie, ha posto un divieto di esercizio del gioco tra le 20 e le 10 del giorno successivo, per una durata, quindi, di quattordici ore giornaliere, consentendo la possibilità di gioco ininterrottamente per tutta la giornata (dalle 10 alle 20)». Una limitazione oraria che - specificano ancora i giudici amministrativi - «risulta essere difficilmente coniugabile con le finalità individuate dallo stesso articolo 2 del regolamento e cioè quelle di ridurre gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica» e di «limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli. Non si vede, infatti, come la possibilità di dedicarsi al gioco dalle 10 alle 20 possa in qualche modo garantire la serenità familiare (essendo presumibile che il familiare dedito al gioco destini ad esso le ore normalmente dedicate alla condivisione familiare, come quelle dedicate ai pasti) o l’integrità del tempo lavoro (visto che gli orari finirebbero per coincidere, con la conseguenza che il tempo da dedicare al gioco o sarà sottratto alla famiglia o lo sarà al lavoro), né come possa disincentivare la dedizione al gioco della popolazione anziana, cui è data la possibilità di giocare proprio nell’arco di tempo più consono alle abitudini della stessa».
I giudici amministrativi, inoltre, hanno evidenziato che non rappresenta una motivazione accettabile «il riferimento al fatto che sarebbe “notorio” il fenomeno della c.d. “ludopatia” ed evidente l’esigenza della sua prevenzione, in quanto se è certamente “notorio” che il G.A.P. possa considerarsi una patologia (sociale o sanitaria), non è invece affatto “notorio”, né tantomeno rientra nella “comune esperienza”, che lo stesso sia diffuso nell’ambito dell’intero territorio del Comune di Osio Sopra».
SA/Agipro
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