Attualità e Politica
26/11/2025 | 15:57
26/11/2025 | 15:57
ROMA – Il Tar Puglia ha confermato la decisione della Questura di Taranto di negare la licenza per l’apertura di un centro scommesse all’interno di un bar. A motivare la scelta dei giudici è la potenziale inaffidabilità della società richiedente e il rischio che l’attività potesse essere gestita, di fatto, per "interposta persona" da un soggetto privo dei requisiti di legge.
Come spiega il Tribunale Amministrativo, nel corso di diversi controlli la polizia ha trovato nel locale la stessa persona che in passato aveva gestito irregolarmente un centro scommesse nello stesso immobile, attività per la quale erano già stati adottati un provvedimento di sospensione e, successivamente, di revoca della licenza. Un elemento ritenuto “particolarmente significativo”, soprattutto perché tale soggetto era presente sia durante il sopralluogo sia al momento della notifica del preavviso di diniego, mentre il titolare della società richiedente risultava assente.
Per i giudici amministrativi, questi elementi sono sufficiente a far emergere un “concreto pericolo di abuso del titolo”, in violazione del principio di personalità delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, che impone la gestione diretta e personale della licenza da parte del titolare. La sentenza richiama infatti l’articolo 88 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), secondo cui la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa soltanto a "soggetti concessionari, autorizzati o espressamente delegati", e ribadisce che le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse né gestite tramite rappresentanza non autorizzata.
Il Tar Puglia ricorda inoltre che, in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza, l’amministrazione dispone di un "potere ampiamente discrezionale" nel valutare ogni "circostanza utile a decidere sul rilascio, sulla revoca o sul rinnovo della licenza", con l’obiettivo primario di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.
Oltre agli elementi relativi alla possibile gestione di fatto da parte di un soggetto privo dei requisiti, la Questura aveva rilevato anche altre criticità: un ingresso secondario che comprometteva la sorvegliabilità del locale e la prevalenza dell’attività di bar e ristorazione, con potenziale presenza di minori, ritenuta incompatibile con l’apertura di un centro scommesse.
Secondo il Tribunale, tutte queste circostanze rafforzano il giudizio di inidoneità e confermano l’infondatezza del ricorso.
FRP/Agipro
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