Attualità e Politica
11/09/2019 | 13:31
11/09/2019 | 13:31
ROMA - Il "distanziometro" previsto dal Comune di Venezia per le sale da gioco è valido anche nel caso del trasferimento di attività già esistenti prima dell'entrata in vigore della norma. A dare il via libera definitivo alla previsione contenuta nel regolamento edilizio del 2015 (ora sostituita del regolamento sui giochi del 2016) è la Sezione Unite Civile della Cassazione, sul caso sollevato due anni fa dal titolare di una sala di Marghera. Lo stop all'attività disposto dal Comune era stato confermato dal Consiglio di Stato, secondo il quale la norma sulle distanze minime tra sale e luoghi sensibili (almeno 500 metri) va applicata anche al trasferimento di attività già operative prima della norma. La Cassazione ha confermato la legittimità della decisione: il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto sostenuto dal gestore della sala, non ha "sconfinato" oltre i suoi poteri giurisdizionali, «ma dei medesimi ha fatto necessario esercizio», applicando «l'attività d'interpretazione delle norme» che rientra nelle sue facoltà. L'eccesso di potere giurisdizionale è sostenibile solo quando il giudice non applica una norma esistente, «bensì una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete». Ipotesi che in questo caso non sussiste, visto che il Consiglio di stato si è attenuto «al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la "voluntas legis" applicabile nel caso concreto».
Nella sentenza del 2017 il Consiglio di Stato aveva stabilito che non può esserci distinzione tra l'apertura di una nuova sala da giochi «e il suo trasferimento in altro locale, anche a distanza ridotta: se la distanza dai ‘luoghi sensibili’ costituisce una misura ragionevole ed utile per mettere un freno alla ludopatia, sarebbe del tutto illogico ammettere il superamento delle distanze in caso di trasferimento di una sala da giochi già esistente». LL/Agipro
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