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Ultimo aggiornamento il 11/04/2026 alle ore 13:02

Attualità e Politica

11/04/2026 | 11:46

Imposta scommesse, la Corte Tributaria Lombardia su agenzia Stanley: “La base imponibile è il ricavo del bookmaker, non la raccolta”

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ROMA - La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ribadisce che il criterio di tassazione sul margine introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 si applica a tutti gli operatori: concessionari e non concessionari. È quanto emerge dalla sentenza depositata mercoledì scorso, che censura la precedente decisione della Corte di Sondrio. In accoglimento dell’appello proposto dallo Studio Legale Agnello, nell’interesse di un’agenzia di scommesse collegata all’operatore maltese privo di concessione, Stanleybet Malta Limited, il Collegio ha confermato la debenza del tributo “a prescindere dal collegamento al totalizzatore nazionale e dal fatto di operare in regime di concessione”, ma ha censurato il metodo di quantificazione adottato dall’Ufficio.

In assenza di un'espressa previsione normativa, l’interpretazione dell’Agenzia delle Dogane trasforma il meccanismo impositivo in una misura sanzionatoria. Espressamente, la Corte osserva che "l’interpretazione delle norme prospettate dall’ufficio non è condivisibile in quanto non coerente con il tenore letterale delle stesse (primo e privilegiato criterio di interpretazione)". Per di più, lo sforzo interpretativo dell’Ufficio raggiunge conclusioni dispositive che “vanno molto al di là di quanto espresso dal legislatore e che si traducono in una sostanziale e surrettizia trasformazione del meccanismo di quantificazione dell’imposta in una vera e propria misura sanzionatoria il che, da un lato, non è costituzionalmente compatibile né accettabile, dall’altro lato impone all’interprete uno sforzo di ricostruzione delle norme più coerente ed equilibrato rispetto al principio di effettività della capacità contributiva (interpretazione costituzionalmente orientata).”

Ne deriva, secondo la Corte, che non è consentito all’amministrazione aggiungere limiti non previsti dal testo di legge, soprattutto quando ciò finirebbe per alterare la natura stessa dell’imposta, incidendo in modo irragionevole sulla capacità contributiva.

La Corte richiama inoltre la possibilità di ricostruire la base imponibile anche in via analitica o, se necessario, induttiva, valorizzando la documentazione disponibile e respingendo – ancora una volta – la tesi che l’assenza del collegamento al totalizzatore nazionale renda di per sé impossibile l’applicazione del criterio del margine. 

L'Avvocato Daniela Agnello, all’esito della pubblicazione della sentenza, ha dichiarato: “La Corte ha ristabilito ancora una volta la coerenza del sistema: oggi l’imposta unica misura la capacità contributiva del bookmaker, non sanziona l’irregolarità amministrativa. La Corte di Milano valorizza la normativa e la legittimità di Stanleybet, non distingue tra concessionari e non concessionari e dispone un’imposta uguale per tutti gli operatori.”

RED/Agipro

 

 

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