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Ultimo aggiornamento il 24/01/2026 alle ore 13:02

Attualità e Politica

24/01/2026 | 12:02

Imposta scommesse, Cgt del Lazio: “Calcolo sulla base del margine”. Agnello (Avv. Stanleybet): “Eliminare le disparità”

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ROMA - E’ il margine del banco la base imponibile per calcolare l’imposta a carico dei centri scommesse Stanleybet. Lo ha deciso la Corte di Giustizia Tributaria (Cgt) di secondo grado del Lazio, accogliendo le tesi difensive sostenute dallo Studio Legale Agnello per il bookmaker e per i titolari dei centri. Dopo le pronunce delle Corti di Lombardia e Umbria, anche la Cgt di secondo grado del Lazio ha riconosciuto la piena correttezza del criterio del margine per la determinazione dell’imposta unica sulle scommesse a partire dal 2016.

I giudici tributari hanno ritenuto fondato l’appello proposto dal bookmaker estero, confermando l’orientamento già affermatosi a livello nazionale per le annualità successive all’entrata in vigore della Legge n. 208/2015. Il criterio del margine – calcolato come differenza tra giocate e vincite – è stato riconosciuto quale unico metodo idoneo a esprimere l’effettiva capacità contributiva dell’operatore, in coerenza con il principio di cui all’articolo 53 della Costituzione e con il divieto di discriminazioni fiscali sancito dal diritto dell’Unione europea. La Corte ha evidenziato che l’utilizzo di criteri forfettari o parametrici, non basati sul margine effettivo, conduce a risultati distorti e sanzionatori. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i centri trasmissione dati che si limitano a inoltrare i dati di giocata all’operatore estero sono esentati dal pagamento dell’imposta unica, che resta esclusivamente a carico del bookmaker. La Cgt del Lazio ha inoltre chiarito che il collegamento al totalizzatore “non è condizione per utilizzare il margine come parametro per il calcolo dell’imposta”, escludendo quindi un’applicazione non conforme ai principi di legalità e ragionevolezza. Anche nei casi in cui la documentazione contabile risulti incompleta, la Corte ha riconosciuto che l’Amministrazione può ricorrere a presunzioni e valori medi, purché tali ricostruzioni rispettino criteri di proporzionalità, coerenza e adeguatezza rispetto alla reale attività economica svolta. Con tale pronuncia, la Corte di secondo grado del Lazio ha contribuito a consolidare un orientamento giurisprudenziale a favore dell’applicazione del criterio del margine quale parametro legittimo e corretto per la determinazione dell’imposta unica nel comparto delle scommesse con riferimento al caso Stanleybet.

“Ci auguriamo che il riconoscimento del criterio del margine per le annualità successive al 2015 possa essere affermato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, così da superare le irragionevoli disparità che ancora persistono tra concessionari e operatori privi di concessione”, commenta l’avvocato Agnello.

“In questa prospettiva sarà essenziale riaprire un dialogo costruttivo con l’Amministrazione finanziaria, al fine di eliminare le attuali contraddizioni e pervenire a un assetto chiaro e condiviso, che consenta a tutti gli operatori di assolvere al pagamento dell’imposta in maniera equa, proporzionata e conforme ai principi dell’ordinamento”.

RED/Agipro

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