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Attualità e Politica

24/05/2018 | 08:34

Imposta unica scommesse, Agenzia delle Dogane rinuncia a contenzioso per accertamenti fiscali fino al 2010

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ROMA - Stop agli accertamenti fiscali nei confronti delle agenzie di scommesse estere prive di concessione per gli anni dal 2007 al 2010: una partita da circa 50 milioni di euro tra tasse arretrate e sanzioni, secondo fonti delle società interessate. E’ il senso di una comunicazione che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inviato agli uffici regionali, attraverso la quale suggerisce il ritiro dell’Amministrazione dall’enorme contenzioso aperto - in particolare con il bookmaker inglese Stanleybet – per le imposte sulle scommesse effettuate in Italia. La decisione, ha scritto qualche giorno la Direzione Accertamento, consente l’annullamento in autotutela degli accertamenti fino al 2010 e interrompe di fatto l’azione di recupero di circa 50 milioni di euro, tra tasse e sanzioni, in circa 800 diversi procedimenti tributari. In assenza di provvedimenti in tal senso, sottolinea il documento, le Commissioni Tributarie avevano manifestato la possibilità di emettere “sentenze sfavorevoli” con presumibile condanna alle spese. Secondo quanto riporta Italia Oggi in edicola, gli uffici potranno anche procedere allo sgravio del credito iscritto a ruolo. Per gli anni successivi al 2011 - e per la possibile richiesta delle tasse arretrate direttamente all’allibratore (invece che al gestore del centro) - l’Agenzia delle Dogane ha invece comunicato ai propri uffici di essere in attesa del rilascio di un parere in merito da parte dell’Avvocatura dello Stato.

La vicenda aveva avuto una svolta il 14 febbraio con la sentenza n.27/2018 della Corte Costituzionale, interpellata dalla Commissione Tributaria di Rieti: i supremi giudici hanno stabilito che è legittimo tassare i titolari di centri scommesse collegati a società senza concessione, ma che le imposte non possono essere calcolate sull’attività precedente all’entrata in vigore della norma introdotta dalla legge di Stabilità 2011. Secondo i giudici costituzionali, “non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nell’assoggettamento ad imposta del ricevitore operante per bookmaker sfornito di concessione”: il titolare della ricevitoria svolge una attività di “gestione” attraverso la propria organizzazione imprenditoriale, che può essere tassata anche senza partecipare “direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa”.

NT/Agipro

 

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