Attualità e Politica
29/04/2020 | 13:26
29/04/2020 | 13:26
ROMA - I gestori delle sale scommesse sono a tutti gli effetti parte della filiera di gioco - perché il loro contratto con i concessionari è «ad oggetto pubblico» - e l'Agenzia Dogane e Monopoli è tenuta a rispondere alle istanze che vengono da questi presentate. La decisione arriva dal Tar Lazio sul caso sollevato dal titolare di un centro scommesse, rappresentato dall'avvocato Alfonso Lucia, che aveva rescisso il contratto con il concessionario di riferimento, presentando un'istanza ai Monopoli «per il ritiro del titolo autorizzatorio». In seguito al silenzio dell'Amministrazione, il gestore aveva poi fatto ricorso al Tar, lamentando l'impossibilità di proseguire l'attività con un altro concessionario. Una questione fondata secondo i giudici amministrativi, nella cui sentenza è chiarito il ruolo del gestore: attraverso il contratto di commercializzazione con il concessionario, il titolare di una sala scommesse «è autorizzato a raccogliere e custodire le somme derivanti dalla scommesse», cioè denaro di natura pubblica, «nonché ad effettuare il pagamento delle scommesse vincenti e a riversare al concessionario le somme raccolte al netto del proprio compenso». Il gestore è inoltre tenuto a rispettare «non solo le previsioni di legge che si riferiscono allo svolgimento di questa attività e alla sua qualità di agente contabile», ma anche la Convenzione stipulata tra ADM e il concessionario, le circolari e le disposizioni dell'Amministrazione. Il contratto di commercializzazione, quindi, «partecipa della stessa natura pubblicistica della Convenzione, sicché anche per esso può predicarsi la natura "latu sensu" di contratto ad oggetto pubblico».
Nel caso presente l'Agenzia Dogane e Monopoli è dunque tenuta a rispondere alla richiesta di annullamento del titolo autorizzatorio presentata dal gestore. «La posizione giuridica del ricorrente esige, per ragioni di giustizia e di equità sostanziale, tutela adeguata da parte dell’ordinamento - scrivono i giudici - Tutela che nel caso di specie può essere somministrata obbligando l’amministrazione, nella sua qualità di concedente del rapporto concessorio, nel cui ambito vengono svolte le attività e le funzioni per l’esercizio dei giochi pubblici, anche per il tramite dell’esercente, a riscontrare l’istanza». L'Amministrazione dovrà decidere entro un mese sull'istanza del gestore; a questo proposito il Collegio ricorda comunque che «il contenuto della risposta è rimesso alla valutazione dell’ADM». In caso di «ulteriore inerzia», inoltre, il Tar Lazio ha disposto la nomina di un Commissario ad acta, «nella persona del responsabile della Direzione Giochi – Ufficio Scommesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli» per prendere una decisione «nell’ulteriore termine di trenta giorni». LL/Agipro
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