Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 20/04/2024 alle ore 13:02

Attualità e Politica

25/03/2019 | 11:22

Slot, Tar Lombardia boccia i limiti orari a Roè Volciano (BS): “Motivazioni insufficienti”

facebook twitter pinterest
slot tar lombardia limiti orari roe volciano

ROMA - I limiti orari per le slot fissati dal Comune di Roè Volciano (Brescia) sono stati adottati senza una adeguata istruttoria e con motivazioni carenti: è quanto si legge nella sentenza del Tar Brescia che accoglie il ricorso della società titolare di una sala giochi - rappresentata dall'avvocato Cino Benelli - e annulla il provvedimento approvato a settembre 2018. Sei mesi fa, dopo l'approvazione del regolamento comunale, il Sindaco aveva fissato i limiti orari per le slot e vlt, vietandone l’accensione dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21. Pur riconoscendo «la potenziale legittimità» della disposizione, scrive il Tar, i limiti orari «necessitano di una compiuta istruttoria che dimostri la rilevanza del fenomeno nello specifico territorio e l’adeguatezza delle misure previste». Nel caso di slot e vlt, «non può trascurarsi» che il bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela della salute è stato già affrontato «dal legislatore che lo ha disciplinato». Ulteriori limitazioni possono perciò «essere conformi solo nella misura in cui la loro introduzione sia stata preceduta da una puntuale indagine che, con riferimento alla specifica situazione rilevabile sul territorio comunale, ne abbia fatto emergere la loro necessità e utilità». L'ordinanza del sindaco, che aveva limitato l'orario «a sole dieci ore e trenta minuti al giorno» non soddisfa tali requisiti: «Quanto prodotto in giudizio  - continua il Tar - non dimostra né una particolare emergenza sanitaria nel Comune di Roè Volciano, né l’efficacia della misura adottata», anche se il regolamento comunale alla base dell'ordinanza risulta legittimo. Il provvedimento del Sindaco è però «carente sotto il profilo dell’istruttoria, dal momento che, nella fattispecie, il Comune si è limitato a basare le proprie scelte su studi riguardanti la situazione dell’intera provincia e a uniformarsi alle indicazioni generali ricavate da tali studi e accordi di programma generici. Esse - conclude il Tar - non risultano essere scaturite dall’accertamento della concreta necessità, a livello locale». LL/Agipro

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password