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Attualità e Politica

14/09/2015 | 09:50

Gara scommesse, Corte di Giustizia: scontro Italia-Commissione Ue sul caso-Stanley

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ROMA – Governo italiano e Commissione Europea divisi sulla soluzione del caso-Stanley, che si discuterà giovedì mattina alla Corte di Giustizia del Lussemburgo. La causa ha preso spunto dal ricorso – rinviato ai giudici europei dal Tribunale di Frosinone - presentato dal titolare di un centro collegato al bookmaker inglese, che era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza. L’operatore chiede che il bando di gara “Monti” del 2012 per 2000 agenzie venga dichiarato non conforme al diritto europeo, considerando l’antieconomicità della norma che prevede la restituzione della rete di accettazione al termine del periodo di concessione. La Corte Ue dovrà così valutare le clausole – contenute nella convenzione firmata da Agenzia delle Dogane e concessionari - sull’obbligo "di cessione a titolo non oneroso" dei beni materiali e immateriali della rete di gestione e raccolta del gioco, dai database, ai terminali di gioco. Secondo la Commissione Europea, la norma costituisce “una restrizione ai principi europei di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione”, è scritto nella memoria depositata in Lussemburgo che Agipronews ha potuto visionare. La convenzione, secondo la Commissione, "impone ai concessionari del 2012 una serie di obblighi dalle prevedibili e consistenti implicazioni economiche, con effetti sul piano della convenienza economica all'accesso della gara, i quali, pertanto, costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione". La consegna delle attrezzature, continua la Commissione, "implica un trasferimento economico a carico dell'obbligato, onere supplementare e diverso rispetto a quelli imposti ai concessionari delle concessioni precedenti". LL/Agipro

 

Gara scommesse, Corte di Giustizia: scontro Italia-Commissione Ue sul caso-Stanley (2)

ROMA - Il Governo italiano, però, non condivide questa lettura: nella memoria approntata dall’Avvocatura dello Stato, viene sottolineato come la norma sulla cessione abbia "avuto applicazione anche nei confronti dei concessionari già esistenti" poiché è stata prevista nella legge di stabilità del 2011. "La misura contestata si deve a un intervento normativo del 2010 che ha prodotto effetti anche sulle concessioni in essere, obbligando i titolari di esse a rinegoziare i rapporti convenzionali vigenti e a inserirvi la regola" poi successivamente introdotta anche con il bando Monti. La ragione di una simile norma va cercata nella necessità, da parte dello Stato, di garantire la continuità del servizio. "Essa tende ad assicurare che la cessazione dell'attività da parte di un concessionario non determini una eccessiva contrazione dell'offerta". Una motivazione che però non convince la Commissione Ue: "L'obiettivo perseguito mediante l'obbligo di cessione non risulta chiarito" né risulta chiarito "come l'obbligo di cessione in vista dell'utilizzo ulteriore contribuisca a conseguire l'obiettivo della lotta alla criminalità e di contenimento del gioco d'azzardo".  LL/Agipro

 

 

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