Attualità e Politica
23/05/2022 | 17:55
23/05/2022 | 17:55
ROMA - Il ricevitore del lotto che tiene per sé i proventi delle giocate commette il reato di peculato. È quanto conferma la Corte di Cassazione nel provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso presentato da un esercente toscano; l'imputato era stato condannato dalla Corte di Appello di Firenze per essersi appropriato dei proventi dovuti. «Per consolidata giurisprudenza, integra il delitto di peculato la condotta del raccoglitore delle giocate del lotto che ometta il versamento delle somme riscosse al concessionari», scrive il Collegio della Sesta sezione penale, precisando che «la qualifica soggettiva dell'agente non deriva dal mero maneggio di denaro pubblico, bensì dal fatto che l'esercizio del gioco si inserisce nell'ambito di un rapporto di natura concessoria che si instaurata con l'erario». In questo caso, la società a cui è affidata la gestione del lotto «veste natura pubblicistica, nella misura in cui le viene affidata un'attività che, altrimenti, sarebbe di esclusiva pertinenza pubblica». I titolari delle ricevitorie, a loro volta, operano «in rapporto di concessione» con l'Agenzia Dogane e Monopoli, «in forza del quale il titolare della ricevitoria è direttamente investito della qualità di incaricato di pubblico servizio». Il gioco del lotto è infatti un'attività riservata allo Stato, «che la gestisce mediante rapporto di concessione con i punti di raccolta delle giocate». I titolari delle attività concorrono pertanto «allo svolgimento del pubblico servizio». Tali elementi dimostrano «inquivocabilmente» le responsabilità per la figura del titolare, «sottoposto anche a un regime di controlli e sanzioni, culminante con la revoca della concessione».
LL/Agipro
Foto Credits George Hodan CC0 1.0
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