Attualità e Politica
25/05/2023 | 17:25
25/05/2023 | 17:25
ROMA – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Stanleybet, bookmaker estero privo di concessione in Italia, che sosteneva di non aver potuto aderire alla sanatoria fiscale contenuta nella legge di stabilità per il 2016. L'obiettivo del provvedimento era quello di “consentire, in attesa del riordino della materia dei giochi pubblici, la regolarizzazione fiscale degli operatori”. Daniela Agnello, legale della compagnia, dichiara ad Agipronews che il Tar Lazio si è pronunciato “senza tenere conto di tutte le istanze della difesa e della giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato che ritiene la Stanleybet un’eccezione alla regola, quale soggetto sanato dalla giurisprudenza con attività lecita. Verrà presentato immediato ricorso al Consiglio di Stato”. Stanleybet, ricostruisce il collegio, opera in Italia tramite centri trasmissione dati che, contrattualizzati con il bookmaker “ed operanti a suo nome, forniscono servizi di elaborazione e trasmissione di dati, senza il possesso del titolo concessorio a tal fine stabilito dal quadro regolatorio nazionale e senza la prescritta autorizzazione di polizia”. I giudici hanno innanzitutto smentito che la società ricorrente sia titolare di “una posizione giuridica qualificata” che sia “assimilabile a quella dei concessionari nazionali tanto da abilitarla ad operare in Italia attraverso la propria rete di agenzie pur in assenza del titolo concessorio e senza la prescritta autorizzazione”. La sanatoria fiscale, afferma poi il tribunale regionale, non è “suscettibile di limitare in modo generale ed indiscriminato l’esercizio sul territorio italiano”.
I giudici amministrativi hanno poi respinto l'assunto secondo cui il bookmaker ricorrente e i centri collegati non fossero inclusi nella sanatoria, evidenziando che sia la società di scommesse che i singoli punti potessero richiedere separatamente l'adesione alla procedura di regolarizzazione fiscale, come fatto da altri bookmaker e dai singoli esercizi a loro sottostanti. Al singolo centro, infatti, era “offerta la possibilità di regolarizzarsi quale 'gestore' di un punto di raccolta di scommesse, compilando il 'modello A' di dichiarazione d’impegno alla regolarizzazione” mentre il bookmaker avrebbe potuto “partecipare alla procedura - per sé stessa e insieme per il complesso dei punti che ad essa fanno capo - in qualità di 'titolare di una rete fisica con un minimo di 50 punti aderenti', come previsto nel 'modello B' di dichiarazione” come “fatto da altri bookmaker esteri”. Anche il riferimento della società ricorrente all’obbligo di notifica da parte dell’Italia alla Commissione Ue dei decreti sulla sanatoria in quanto “progetto di regola tecnica” è stato respinto dal Tar Lazio. Secondo il Collegio vi è la sussistenza di “ragioni imperative di interesse generale”, idonee di per sé a giustificare la limitazione delle libertà comunitarie conseguente al sistema concessorio italiano, posto a tutela di interessi pubblici quale la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini nonché dell’ordine pubblico, inteso come lotta contro la criminalità e come canalizzazione delle attività dei giochi di azzardo in circuiti che consentano il controllo dei flussi finanziari derivanti dall’attività di raccolta delle scommesse. Ne discende come “nessun obbligo di previa comunicazione alla Commissione Europea incombesse, nel caso di specie, sullo Stato Italiano, con conseguente piena legittimità dell’iter procedimentale seguito dalle Autorità Nazionali”.
GM/Agipro
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