Attualità e Politica
10/07/2020 | 13:09
10/07/2020 | 13:09
ROMA - I ctd che non hanno aderito alla sanatoria, e che hanno solo segnalato alla Questura la loro attività, sono nella stessa situazione giuridica delle sale scommesse autorizzate e sono sottoposti agli stessi controlli. È questa la conclusione contenuta nel lungo parere con cui il Consiglio di Stato chiarisce che le Questure sono autorizzate a impostare «un vero e proprio controllo amministrativo» nei confronti dei centri scommesse collegati a bookmaker esteri senza concessione che non hanno preso parte alla regolarizzazione contenuta nella manovra finanziaria del 2015. Nel provvedimento pubblicato oggi, il collegio della Prima sezione risponde ai chiarimenti richiesti dal Ministero dell'Interno sulle sale non collegate alla rete dell'Agenzia Dogane e Monopoli. Nel testo della manovra 2015 - che ha introdotto per la prima volta il condono fiscale per i bookmaker senza concessione - veniva fatta una distinzione tra i centri che avrebbero versato le somme previste per l’emersione (comma 643 dell'articolo 1) e quelli che invece avrebbero solo presentato l’autodenuncia alla Questura della propria attività (comma 644). I dubbi del Ministero riguardavano appunto il comma 644, in particolare se fosse applicabile solo ai soggetti che operavano già «alla data del 30 ottobre 2014» e se il sistema dei controlli della Questura dovesse essere impostato sui criteri della licenza di polizia o sulle norme di procedura amministrativa che regolano la segnalazione certificata di inizio attività.
Con il parere pubblicato oggi, il Collegio della Prima sezione conferma innanzitutto che il comma 644 è applicabile solo alle sale già attive al 30 ottobre 2014, o «a chi sia decaduto» e a «chi sia subentrato al soggetto originario» che già esercitava nella data limite prevista. Tale comma era in pratica una «norma derogatoria e temporanea» pensata dal legislatore in vista della nuova gara per l’assegnazione delle concessioni; l'autodenuncia alla Questura non può quindi essere assimilabile alla normale licenza di polizia richiesta per l'apertura di una sala. Tuttavia, «l’attività in questione, lungi dall’essere libera, è e resta, nel sistema, un’attività a tutti gli effetti sottoposta al regime dei controlli previsti dal testo di pubblica sicurezza, sicché la comunicazione al Questore prevista dal comma 644 instaura a tutti gli effetti un vero e proprio rapporto di controllo amministrativo sull’esercizio dell’attività, come tale non dissimile da quello che si stabilisce a seguito del rilascio di un normale titolo autorizzativo».
Il tipo di controllo richiesto alla Questura non presenta però «quella natura interamente vincolata che di solito caratterizza i controlli e le verifiche previsti per le fattispecie assoggettate a S.c.i.a», meno stringenti rispetto a quelle valide per chi possiede una licenza scommesse. Per esempio, nel caso di sale scommesse regolarizzate «non trova diretta applicazione il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per l’adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività»; al contrario, «anche una verifica operata in un tempo successivo» dà la possibilità alla Questura di chiudere l'attività. Per i giudici può dunque «senz’altro affermarsi che i controlli “a tutto tondo” eseguiti dall’Amministrazione, sia nella fase iniziale della verifica sulla base della comunicazione, sia in itinere, in base ai normali poteri di controllo e di intervento previsti dal testo unico di pubblica sicurezza, possono ritenersi tutti appieno esercitabili, senza particolari limiti cronologici perentori, anche con riguardo ai soggetti regolarizzati ex comma 644» della manovra 2015. LL/Agipro
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