Attualità e Politica
06/12/2023 | 13:15
06/12/2023 | 13:15
ROMA - Il decreto online e le nuove norme sui punti vendita ricariche, il contante e gli strumenti tracciati, le “skin” e il mercato che vedremo. Sono i temi dell’intervista realizzata da Agipronews con Alessandro Sisto, avvocato e co-fondatore dello studio Sisto-Ruggiero Advisors. Il legale si occupa da anni di gioco online e del complesso contenzioso tra amministrazioni pubbliche e operatori.
Avvocato Sisto, cosa pensa delle prime norme - solo abbozzate per ora - sui Punti vendita ricariche?
Partiamo dalla considerazione che la regolazione delle attività dei Pvr era dovuta e necessaria e bene ha fatto il legislatore a porsi il problema per dare normativamente chiarezza in questa fase di evoluzione del settore. In linea generale, bene ha fatto il legislatore, per esempio, a definire per i Pvr una modalità operativa che ponga inequivocabilmente fuori dal perimetro della legalità quei punti che operano in modo troppo simile, mi si passi l’eufemismo, ad agenzie di scommesse. Il punto vendita ricariche vende ricariche e supporta l’affiliazione di nuovi clienti; se per questa porta sono passate altre attività di gioco è giusto che i Pvr tornino ad essere punti di servizio per il giocatore online e non punti di offerta di gioco.
Condivide il divieto pressoché totale di qualunque prelievo nei punti ricarica?
Ritengo che la scelta del legislatore rispetto al prelievo sia condivisibile. Comprendo che potrà creare delle difficoltà in alcuni operatori, ma ha il grande pregio di definire con chiarezza il perimetro tra un’operatività aziendale legittima ed una non legittima. L’attività non legittima, che utilizzerebbe ancora il contante per il prelievo dai conti di gioco, diventerebbe così esclusivamente utile ad un certo metodo imprenditoriale che intende riprodurre modalità di gestione dei flussi finanziari utili alla criminalità organizzata, come molte inchieste hanno dimostrato in questi anni. Facciamo qui chiarezza: la criminalità organizzata si offre proprio come garante (forzosamente aggiungerei) del rispetto della gestione dei flussi di contanti. Dove questi flussi avvengono in contante e senza un controllo preventivo sui requisiti soggettivi, che può essere assicurato dalle licenze di polizia, non solo il sistema è più permeabile all’azione predatoria della criminalità organizzata ma diventa pure più difficile per il concessionario assicurarsi che i propri punti non operino in modo infedele.
Ha la stessa opinione negativa sulla limitazione alle “skin”?
Uno strumento del tutto abituale nel settore, qui in Italia si è prestato ad un uso che ha indubbiamente favorito aree grigie e liaisons dangereuses (relazioni pericolose, ndr), spesso a danno degli stessi concessionari che hanno operato in buona fede. Oggi, però, è arrivato il momento di definire in modo netto il perimetro di legalità del settore, perché possa finalmente essere guardato dall’esterno senza il fastidioso pregiudizio che spesso rileviamo in molti ambienti.
No al contante dunque per il prelievo dal conto gioco. A suo avviso, le ricariche possono essere effettuate utilizzando il cash?
E’ mia opinione che un supplemento di riflessione sul tema sia opportuno. Infatti, una volta posto fine normativamente alla possibilità di prelevare per contante dal conto di gioco (pagare le vincite configurava già il reato di intermediazione), perché porre il vincolo all’uso soltanto di mezzi tracciati per la ricarica del conto di gioco? In fondo, il servizio di ricarica di servizi digitali è già molto diffuso per telefonia, pay-per-view, ed altri servizi offerti via internet. Costringere il giocatore online titolare di un conto di gioco ad utilizzare una carta di pagamento per ricaricare somme modeste nel proprio conto di gioco, a fronte della ancora parziale diffusione di questi strumenti per i micro-pagamenti, mi pare un vincolo ad oggi eccessivo, soprattutto se accoppiato con la previsione che i Pvr debbano già essere titolari della licenza di polizia ex artt. 86 e 88 del TULPS.
Si pensa anche ad un Albo per i Pvr, qual è la sua opinione?
La scelta di un albo e di una standardizzazione dell’impianto contrattuale tra concessionario e punto è condivisibile, anche al fine di assicurare standard univoci di tutela nel rapporto commerciale. In questo quadro, si rafforza anche la ratio di dotare i Pvr della licenza di polizia, ancor di più se al Pvr rimanesse la possibilità di accettare l’uso del contante per le ricariche, magari con soglie massime più stringenti rispetto a quelle della normativa anti-riciclaggio.
I Pvr potrebbero essere soggetti alle distanze dai luoghi sensibili previste da alcune normative locali?
A mio parere, il legislatore su questo punto fornisce indirettamente una risposta: escludendo dall’esercizio commerciale Pvr qualsiasi attività che possa configurarsi come offerta di gioco ma qualificando l’attività del Pvr in termini di mero servizio, mi pare che, in punta di diritto, escluda che nel punto si svolgano attività che necessitano il rispetto di distanze da luoghi sensibili per la tutela della salute pubblica. Ovviamente, tale configurazione dei Pvr si dovrà accompagnare ad una limitazione dei messaggi pubblicitari sul gioco all’interno dell’esercizio commerciale.
Con quali parametri?
La regolamentazione dei PVR dovrà necessariamente consentire la revisione dello sterminato contenzioso generato dall’applicazione del “Decreto Balduzzi” in merito all’utilizzo di PC. Nel momento in cui nel PVR non è consentito prelevare in contante dal conto di gioco, appare del tutto priva di razionalità l’interpretazione, invero già censurata da molti Tribunali nei quali ho personalmente affrontato il tema, per cui gli esercizi commerciali non possono avere PC aperti alla libera circolazione nei quali un titolare di un conto di gioco in modo pienamente legittimo e legale, gioca su un sito dotato della concessione rilasciata da ADM. La norma che regola i PVR dovrebbe, perciò, consentire di rivedere il contenzioso in corso che intasa i Tribunali, mentre l’attività repressiva dovrebbe giustamente concentrarsi sull’accesso al gioco illegale e sull’utilizzo di macchine esclusivamente dedicate al gioco, i famosi totem, contro i quali, si ricorda, la norma prese inizialmente le mosse.
Il riordino dovrebbe avvenire in un’unica soluzione, come richiesto da diverse parti della filiera?
Non sono tra coloro che caldeggia una riforma che riordini l’intero settore in un solo colpo. L’esperienza normativa in Italia ci dimostra che è sempre meglio modulare nel tempo gli interventi normativi per fare sì che il settore trovi i propri equilibri passo dopo passo, invece che produrre uno “shock regolatorio”. I Romani ci dicevano “est modus in rebus”, ed il “modus” è tanto importante nella regolazione dei settori industriali degli obiettivi che si intendono raggiungere, anche i più meritevoli di attenzione. In questi anni, a volte è proprio il “modus” che è mancato per il settore dei giochi, con fughe in avanti velleitarie spesso annunciate solo e intraprese confusamente.
Come supporterete questo momento di passaggio cruciale per il mercato?
Stiamo già ragionando su come aiutare la platea dei concessionari a comprendere la visione del legislatore e come posizionarsi nel mercato con il prossimo bando. Partire dal gioco online è, a mio avviso, scelta pragmatica ed al contempo, segnale chiaro all’intero settore. Perché la commercializzazione dei giochi online sia in mano ad operatori privati è necessario che questi facciano un salto di qualità in termini organizzativi e, anche, dimensionali. Per questo non mi sorprende che lo Stato elevi le barriere all’ingresso nel settore così come elevi gli standard a tutela dei giocatori e le cautele per il gioco responsabile. Certamente, anche il riordino sul gioco sul canale fisico mi auguro avvenga in tempi brevi.
NT/Agipro
Foto Credits Flickr Japanexperterna.se CC BY-SA 2.0
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