Attualità e Politica
16/12/2022 | 18:30
16/12/2022 | 18:30
ROMA - Via libera al distanziometro per le attività di gioco nel Comune di Ravenna, poiché l'"effetto espulsivo" è escluso. Il Consiglio di Stato conferma la legittimità della mappatura dei luoghi sensibili approvata dall'Amministrazione nel 2018, eseguita in base alla legge regionale contro la ludopatia. Al centro della questione c'è ancora una volta la norma sulla distanza minima contenuta nella legge dell'Emilia Romagna, che prevede almeno 500 metri tra le attività di gioco e luoghi sensibili come scuole e chiese. Nella sentenza odierna, la Quinta sezione di Palazzo Spada respinge il ricorso di una sala videolottery, a cui il Comune aveva imposto la chiusura per l'eccessiva vicinanza a una scuola. La decisione è arrivata dopo la perizia affidata dai giudici al Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano, che aveva il compito di stabilire se - come sostenuto dal ricorrente - il distanziometro determinasse un "effetto espulsivo" delle attività di settore. «Le aree disponibili all’interno del territorio comunale per l’insediamento delle attività del gioco di azzardo lecito ammontano a circa 170 ettari e rappresentano il 2,6% del territorio urbanizzato», scrivono i giudici. Tale dato «appare significativo in rapporto all’estensione del Territorio urbanizzato, ma soprattutto alla sua particolare configurazione insediativa e morfologica». Il Consiglio di Stato fa poi notare che le richieste di nuove localizzazioni accolte dal Comune «dimostrano che la localizzazione delle attività legate al gioco
d’azzardo lecito è probabile e praticabile, sia dal punto di vista delle potenzialità urbanistiche, sia della realtà del mercato urbano immobiliare locale». Non è dunque possibile sostenere la tesi dell'"effetto espulsivo", visto che è confermata «la possibilità di un insediamento stabile e duraturo delle sale gioco» in altri luoghi designati dal Comune. Il distanziometro risulta quindi ragionevole e proporzionato, in quanto «mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno della ludopatia». I giudici, infine, ricordano che la Regione ha dato agli operatori gioco la possibilità di delocalizzare l'attività in aree a norma; tale scelta «costituisce già una misura di salvaguardia degli interessi privati». Nel caso di Ravenna, poi, la ricollocazione degli spazi di gioco «non è né esclusa né resa particolarmente gravosa - tale cioè
da rendere in concreto inesigibile la delocalizzazione, dal punto vista materiale e/o economico - dalla tipologia degli ambiti territoriali di destinazione».
RED/Agipro
Foto credits Sailko CC BY 3.0
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