Attualità e Politica
21/03/2024 | 17:20
21/03/2024 | 17:20
ROMA – Gli studi medici non possono essere considerati luoghi sensibili e, dunque, non hanno valore nel calcolo del distanziometro. Lo ha stabilito la Terza Sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso di un appellante contro il Comune di Barletta, che ha rifiutato di rilasciare la licenza per l’esercizio di gioco legale. La decisione, confermata da una sentenza del Tar Puglia nel 2023, è stata presa in seguito alla valutazione della distanza di due studi medici dal locale deputato all’apertura dell’attività, inferiore a quella consentita dalla normativa vigente. Nel 2019 la legge regionale sul distanziometro è stata modificata e, in base alle nuove linee guida, “le autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, dai luoghi sensibili”. La ricorrente, secondo un’interpretazione condivisa da Palazzo Spada, giudica gli studi medici in questione “luoghi nell’ambito dei quali il medico esercita individualmente l’attività medica e non sotto forma di attività organizzata o sotto forma di società o associazione”, ragion per cui “non rientrerebbero nella definizione di struttura sanitaria prevista dalla legge regionale, dovendosi attribuire a tale espressione il significato di un complesso di elementi, organizzati funzionalmente, dotati di un particolare spazio fisico predisposto, articolato e significativamente ricettivo”. Il Consiglio conferma che, in questo caso, i due studi “non sarebbero oggetto di un flusso costante e di notevole utenza”, come sostenuto dal Tar. Il Collegio ha accolto, dunque, l’istanza, e ha affermato che la normativa sul distanziometro non deve essere “comprensiva anche degli studi medici, che non rientrano nella prima indicata categoria di luoghi che l’Amministrazione deve considerare ai fini del rilascio dell’autorizzazione”. Nel Comune, inoltre, osservano i giudici, è presente una “non corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e contrasto del gioco compulsivo”, risultante dalla mancanza di una adeguata “mappatura dei luoghi considerati sensibili dalla normativa regionale”.
RED/Agipro
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