Attualità e Politica
27/12/2023 | 16:51
27/12/2023 | 16:51
ROMA – Le motivazioni del ricorso di due sale giochi di Rimini gestite da una stessa azienda “meritano approfondimento nella sede di merito” e, dunque, le suddette sale potranno restare aperte, contrariamente a quanto stabilito dal Tar Emilia-Romagna. È Quanto ha stabilito la Terza Sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso della proprietà di due sale che, dopo un’ordinanza del Comune di Rimini e l’ingiunzione di chiusura a fronte della mancata distanza minima richiesta rispetto a un edificio parrocchiale, ha visto il proprio ricorso respinto dal Tar Emilia lo scorso novembre. Il Tribunale Amministrativo aveva basato la propria decisione sulla base della mancanza di una presa di posizione da parte della ricorrente in merito alla mappatura effettuata dal Comune “accettandone consapevolmente gli effetti immediatamente e direttamente lesivi, limitandosi a chiedere la proroga del termine di chiusura al fine di poter delocalizzare la propria attività in altro locale senza muovere alcuna contestazione nei confronti del suindicato sistema del distanziometro”. La legge regionale del 2013, infatti, impone una distanza minima di 500 metri dalle sale giochi ai locali come “gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori” e, nel 2017, è stato “fatto obbligo ai comuni procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza”. I ricorsi presentati lamentavano “vizi” all’interno delle decisioni della Giunta, “con particolare riferimento all’effetto espulsivo determinato dagli atti comunali, i quali impedirebbero l’esercizio nel territorio comunale di Rimini”, senza alcuna forma di indennizzo prevista e, in aggiunta, prevedendo il “ritiro della licenza” per l’esercizio del gioco al titolare. Alla luce delle considerazioni della parte ricorrente, Palazzo Spada ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar e ha invitato a riconsiderarla in sede di merito, nella “prospettiva del bilanciamento tra gli interessi coinvolti”.
GF/Agipro
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