Attualità e Politica
07/12/2023 | 17:09
07/12/2023 | 17:09
ROMA – I limiti orari imposti dal comune di Sassari sono sorretti “da adeguata istruttoria e motivazione” e vanno, perciò, rispettati. Lo ha stabilito la quinta sezione del Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza del Tar della Sardegna e ha respinto il ricorso di una società contro le limitazioni orarie imposte da due ordinanze del comune nei confronti degli esercenti in possesso di apparecchi da gioco. La parte ricorrente ha contestato la normativa imposta dall’Amministrazione comunale, in quanto vincolante in maniera differente per gli esercizi commerciali “promiscui” (bar, tabaccherie) contenenti apparecchi rispetto alle sale giochi. La normativa sindacale del 2017, infatti, impone come orari di accensione degli apparecchi tutti i giorni dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 18,00 alle 23,00, o fino alle ore 01,00 per i locali adibiti a sale scommesse. Inoltre, secondo il ricorso, alla radice della ludopatia, che si intende combattere con queste limitazioni, non ci sarebbero gli apparecchi ma altre forme di gioco come l’on line e “le molteplici forme di scommesse”. Il Consiglio di Stato sottolinea come l’autorità del Sindaco sia “legittima” e che “ai fini di tutela della salute e della quiete pubblica” sia consentita “l’adozione di provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco”. Al contempo, Palazzo Spada giudica “infondata la censura di illegittimità per la differente disciplina degli orari di apertura tra i locali promiscui e le sale da gioco”, questo perché “la diversa regolamentazione oraria trova giustificazione nella diversità dell’offerta di gioco che nei locali ad uso promiscuo si affianca e si aggiunge a quella di altri beni e servizi, circostanza che, da un lato, riduce l’impatto economico della limitazione per l’esercente, e, dall’altro lato, rende più facile l’approccio al gioco per coloro che fanno ingresso nel locale per finalità diverse.”
GF/Agipro
Foto credits Sailko CC BY 3.0
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