Attualità e Politica
29/03/2022 | 17:32
29/03/2022 | 17:32
ROMA - La richiesta per la licenza di polizia è necessaria per svolgere l’attività di raccolta scommesse, anche in mancanza di concessione statale. È quanto ha ribadito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che respinge il ricorso presentato da un esercente di una sala collegata a un bookmaker senza concessione, coinvolto nel processo per raccolta abusiva di gioco. La difesa dell'imputato aveva impugnato la decisione della Corte d'Appello di Lecce, in merito «all'elemento soggettivo del reato e alla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria».
Secondo la Cassazione il ricorso è però infondato: l'esercente «non solo era sprovvisto delle prescritte autorizzazioni, ma non aveva neanche avviato la procedura dì sanatoria» introdotta dalla legge di stabilità 2015. Più in dettaglio, è emerso che la titolare della sala - con cui l'indagato era stato accusato in concorso - aveva avviato l'attività a settembre 2015, e chiesto l'autorizzazione di polizia solo a dicembre 2016. «Correttamente - scrivono i giudici - la Corte territoriale ha osservato che la richiesta di regolarizzazione non era stata inoltrata all'Autorità di Pubblica Sicurezza», e che quella sopraggiunta in virtù della sanatoria prevista nel 2015 «non aveva alcun rilievo sia perché tardiva rispetto al termine di legge, sia perché, attraverso la stessa, non era possibile aprire nuovi punti vendita, essendo tale facoltà prevista per l'attività già in corso».
Riguardo alla procedura di sanatoria, inoltre, il comma 644 dell'articolo 1 della legge di stabilità (indicato dall'indagato a sostegno della propria difesa) prevedeva solo l’autodenuncia alla Questura della propria attività, ma non implicava l'emersione (regolata invece dal comma 643) e dunque «non riconosceva la liceità in sé dello svolgimento di un'attività organizzata di raccolta delle scommesse». Tale disposizione, infatti, «si limitava a stabilire obblighi e divieti ulteriori, ma non a liberalizzare l'attività». Nel caso in esame, infine, i giudici di merito avevano anche accertato che l'imputato «non si limitava a mettere a disposizione la struttura, ma raccoglieva lui stesso le giocate e provvedeva alle relative operazioni e al pagamento delle vincite». Ne consegue che «la decisione non è tanto focalizzata sulla discriminazione dell'allibratore straniero», su cui sembra fondarsi il ricorso, quanto piuttosto «sulla mancanza delle autorizzazioni di legge e sull'esercizio di un'attività abusiva d'intermediazione delle scommesse, che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero».
LL/Agipro
Foto credits Karen/Flickr/CC BY-NC-ND 2.0
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