Attualità e Politica
27/02/2024 | 13:44
27/02/2024 | 13:44
ROMA – I concessionari non dovranno pagare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) anche gli arretrati relativi al prelievo dello 0,5% previsto dal decreto “Salvasport” del 2020. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, spiegando che il versamento della quota richiesta successivamente da Adm andrebbe a “finanziare la spesa pubblica in generale”. I giudici hanno dunque accolto l'appello presentato dagli operatori di scommesse nella scorsa estate, dopo che il Tar aveva invece dato il “via libera” al pagamento della tassa.
Il prelievo era stato introdotto per sostenere i lavoratori dello sport di base dopo la prima fase della pandemia, e prevedeva un contributo dello 0,5% della raccolta scommesse per un importo complessivo di 40 milioni nel 2020 e 50 milioni nel 2021. Pochi mesi dopo il pagamento della nuova imposta, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - su indicazione di Corte dei Conti e Ragioneria di Stato – aveva cambiato l’interpretazione della norma: il prelievo sulla raccolta doveva essere calcolato e versato per tutto il periodo previsto (da maggio 2020 a dicembre 2021) senza considerare il tetto massimo dei 40 e 50 milioni annui. In sostanza, il prelievo doveva essere calcolato per tutto l’arco di tempo previsto dal decreto. Solo successivamente, l’Amministrazione avrebbe girato una parte di esso al fondo “Salvasport”. Da qui la richiesta degli arretrati, avvenuta attraverso una determina del gennaio 2023 a firma del direttore di Adm Marcello Minenna che aveva annullato, in autotutela, quanto stabilito circa un anno prima in merito al prelievo fisso dello 0,5% sulla raccolta. Immediato il ricorso degli operatori, che alla fine hanno ottenuto l’annullamento della richiesta.
L'interpretazione di Palazzo Spada è quella secondo cui “è stata introdotta in via di decretazione d’urgenza per far fronte all’emergenza economica insorta a seguito della chiusura e delle restrizioni alle attività economiche, con lo scopo di reperire le risorse necessarie per finanziare le misure di sostegno e di rilancio dell’economia e del settore sportivo”. Ragion per cui “il vincolo di scopo al prelievo non può che essere sorretto, sul piano della tenuta del sistema, dalla sussistenza di serie e gravi esigenze imperative di interesse generale, non riducibili alla generica ‘ragion fiscale’”.
“Laddove si negasse il principio dell’allineamento o corrispondenza fra entità del prelievo forzoso e limite massimo allo stanziamento - prosegue la sentenza - l’effetto pratico che si produrrebbe sarebbe quello di finanziare la spesa pubblica in generale, non essendo manifestate dalla norma ulteriori o diverse specifiche ragioni imperative di interesse pubblico da perseguire”. Per questo il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso degli operatori del betting, che non dovranno versare l'ulteriore quota chiesta da Adm.
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GM/Agipro
Foto credits Sailko CC BY 3.0
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