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Attualità e Politica

11/02/2020 | 10:23

Giochi in Basilicata, modificata la legge regionale: distanziometro a 250 metri, limiti orari e inasprimento delle sanzioni

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Giochi Basilicata distanziometro limiti orari sanzioni

ROMA - Il Consiglio Regionale della Basilicata ha modificato la legge recante "Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico": la distanza minima degli apparecchi dai luoghi sensibili (chiese, scuole, ospedali) si dimezza, passando da 500 a 250 metri (che diventano 350 nei comuni superiori ai 20.000 abitanti). «Il distanziometro non risulta mitigare la pulsione al gioco dei giocatori problematici o patologici, mentre può avere un effetto di dissuasione per quelli sociali, giocatori con nessun problema legato al gioco o comunque a basso rischio di dipendenza», ha detto Massimo Zullino (Lega), primo firmatario della legge. In questo modo, si «mettono al sicuro quasi 5.000 posti di lavoro, ovvero circa l'80% dei punti di offerta del gioco, destinato a chiudere i battenti qualora la legge avesse avuto la piena attuazione nella sua originaria formulazione». Zullino ha, poi, evidenziato i punti salienti del dettato normativo quali il rialzo delle sanzioni, sia dal punto di vista pecuniario in caso di inosservanza delle disposizioni (da 500 a 3 mila euro, da 100 a 1000 euro e da 1000 a 6000 euro) che un ulteriore inasprimento rispetto alla reiterazione delle violazioni stesse fino alla sospensione temporanea delle attività da 20 a 60 giorni e nel caso di reiterazione per tre volte nel corso di un biennio delle violazioni stesse, alla chiusura definitiva dell’attività.

Con l’impianto normativo si specificano meglio i luoghi sensibili da cui far rispettare le distanze per le attività in questione e per stabilire una gradualità delle distanze rispetto al numero di abitanti dei Comuni. In particolare, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazione in un raggio inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20 mila abitanti e a 350 metri nei Comuni con residenti superiori a 20 mila abitanti, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori.
Sono stati approvati anche alcuni emendamenti a prima firma di Dina Sileo (Lega), secondo cui la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, dovrà approvare una regolamentazione, valida per tutta la regione, degli orari di funzionamento degli apparecchi. Nel frattempo, i titolari delle attività dove sono collocati gli apparecchi sono tenuti a comunicare al Comune competente le fasce orarie di interruzione di gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, nel corso del 2017. Si prevede inoltre che, anche nelle attività già esistenti, le vetrine dei locali dove sono installati gli apparecchi non potranno più essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altri oggetti che ne limitino la visibilità verso l’interno. Previsto, altresì, il divieto di far credito ai giocatori patologici e il divieto di ogni forma di promozione e fidelizzazione.
MSC/Agipro

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