Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 18/04/2024 alle ore 19:00

Attualità e Politica

04/10/2018 | 13:01

Gratta e Vinci, Tar Lazio: “Rinnovo previsto dalla gara 2010, rispettati principi di trasparenza e imparzialità"

facebook twitter pinterest
gratta vinci tar lazio gara bando sisal lotterie nazionali

ROMA -  Il rinnovo della concessione delle lotterie istantanee fino al 30 settembre 2028 è legittimo, perché previsto da una clausola del bando di gara del 2010 che aveva garantito la potenziale partecipazione di più concessionari. La Seconda sezione del Tar Lazio si esprime così a favore del provvedimento con il quale, lo scorso anno, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha rinnovato la gestione del Gratta e Vinci alla joint venture Lotterie Nazionali Srl, per 800 milioni di euro. La prosecuzione del rapporto con il concessionario, prevista dal decreto fiscale 2017, è in linea con «il sistema multiconcessorio disegnato dal legislatore del 2009 e attuato dall’Amministrazione finanziaria attraverso la gara bandita nel 2010». Respinto, dunque, il ricorso di Sisal, che aveva contestato la mancata indizione di una nuova gara e la verifica dei requisiti su altri operatori di gioco». Secondo i giudici non c’è stata violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza e imparzialità: la gara del 2010, che pure fu impugnata da Sisal, venne poi “bollinata” dal Consiglio di Stato, che diede il via libera alle procedure per l’affidamento della concessione. 

A quella gara, però, Sisal non partecipò; l’unico candidato fu il Consorzio delle Lotterie Nazionali, che si aggiudicò la concessione sempre per 800 milioni di euro. Una circostanza decisiva, secondo il Collegio, per smontare le censure sul modello “monoconcessionario” contestato da Sisal: «Se all’esito della procedura bandita nel 2010 fossero risultati aggiudicatari più operatori di gioco - si legge nella sentenza - il sistema multi providing disegnato dal legislatore del 2009 non sarebbe rimasto solo a livello di previsione normativa, ma si sarebbe tradotto nella gestione della raccolta delle lotterie istantanee da parte di più soggetti». Secondo il Collegio, dunque, è «erronea e non condivisibile la prospettazione della Sisal, laddove la stessa fa discendere l’illegittimità della prosecuzione da una situazione di fatto (la mancata partecipazione di altri operatori alla gara indetta nel 2010 e la conseguente aggiudicazione della concessione ad un unico soggetto in esclusiva)». Di conseguenza non è possibile affermare che il decreto fiscale del 2017 abbia introdotto un sistema “monoconcessionario” per il Gratta e Vinci, visto il provvedimento ha tenuto conto di quanto già previsto nel bando del 2010.

«La possibilità di rinnovo della concessione per non più di una volta era conoscibile da tutti i partecipanti alla gara - continuano i giudici - Ne discende, quindi, che tutti gli operatori del settore, ivi compresa la Sisal, che avessero inteso partecipare alla gara del 2010 avrebbero potuto presentare e formulare le proprie offerte tenendo conto della possibilità del prolungamento della durata della concessione».

Il Tar conferma anche la correttezza dei Monopoli: «L’Amministrazione finanziaria, avendo posto in essere nel 2010 tutte le misure necessarie ad assicurare nel settore in questione le regole della concorrenza e del pluralismo, ha legittimamente disposto la prosecuzione della concessione come previsto dalla norma». LL/Agipro

Gratta e Vinci, Tar Lazio: “Più concessionari non avrebbero garantito lo stesso livello di servizio”

 

 

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password