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Attualità e Politica

06/04/2018 | 10:53

Scommesse e cessione della rete, Cassazione: “Spetta ai giudici dimostrare la discriminazione”

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ROMA - Non è compito dei bookmaker dimostrare di aver subìto una discriminazione per la clausola sulla cessione della rete, contenuta nel bando scommesse del 2012: tale obbligo spetta invece ai giudici. È quanto ha stabilito la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un centro Stanleybet in provincia di Salerno. Il locale del ricorrente era stato sequestrato nel 2013 per la mancanza della licenza di polizia; tre anni dopo, la Cassazione aveva chiesto al Tribunale del Riesame di Salerno di riesaminare la questione, sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia Ue. La questione verteva sulla cessione gratuita della rete a fine concessione, la clausola contenuta nel bando Monti, giudicata da parte dei giudici europei in contrasto con i principi comunitari. La Corte di Cassazione, applicando le indicazioni della Corte Ue, aveva rinviato ai singoli tribunali tutti i ricorsi relativi alla cessione gratuita: il nuovo giudizio avrebbe dovuto essere effettuato in base alle particolarità del singolo caso, valutando l’effettiva antieconomicità della clausola. Il caso era dunque tornato ai giudici salernitani, che anche nella nuova decisione avevano confermato la legittimità del sequestro.

Secondo la Cassazione, però, il Tribunale non ha adeguatamente motivato la sua decisione, venendo meno a un suo compito preciso. L’«onere probatorio» sulla bontà della clausola, scrivono i giudici supremi, non è compito del bookmaker o del ricorrente. Si tratta invece di un dovere che «incombe sull’organo d'accusa che afferma la natura delittuosa della condotta contestata». Per effettuare un sequestro preventivo, si legge ancora, «il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali», indicando «le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria».

Ciò non si è verificato nel caso del centro Stanleybet: «Gli unici elementi probatori in ordine alla valutazione della proporzionalità o meno della clausola sono stati forniti dall'odierno ricorrente», mentre il Tribunale «si è basato unicamente su un generale giudizio presuntivo di economicità/antieconomicità della gestione, ma non si è specificamente confrontato con la questione riguardante la valutazione dei beni materiali e immateriali suscettibili di cessione». L’ordinanza del Tribunale di Salerno si mostra quindi «incompleta, in quanto inidonea a chiarire, nel caso specifico, se possa parlarsi o meno di rispetto del criterio di proporzionalità» e «non risolve la questione della violazione di legge denunciata dal ricorrente». La Cassazione ha dunque annullato anche la nuova ordinanza disponendo un altro rinvio al Tribunale del Riesame. LL/Agipro

 

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