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Attualità e Politica

24/01/2020 | 17:27

Vlt, Tar Lazio boccia il ricorso contro l'app "Smart": "Mezzo di accertamento previsto dalla legge, nessun voltafaccia all'intesa Stato-Enti Locali"

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ROMA - Via libera del Tar Lazio al sistema "Smart", l’applicativo per monitorare gli orari di funzionamento delle videolotteries e verificare il rispetto delle norme sui limiti orari. È quanto si legge nelle cinque sentenze pubblicate oggi che respingono il ricorso dei concessionari, che hanno chiesto l'annullamento del decreto dell’Agenzia Dogane e Monopoli che ha introdotto l'app prevista dalla legge di bilancio 2019. Ogni Comune che ne fa richiesta deve procedere all’inserimento nell’applicativo degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT previsti dalle normative locali e può modificarli in autonomia. Il software segnala inoltre le anomalie rilevate indicando gli esercizi in cui risultano presenti apparecchi che violano le disposizioni sugli orari. L'Agenzia Dogane Monopoli si limita «a mettere a disposizione, in ottemperanza ad un obbligo di legge, i dati di cui è in possesso per consentire il controllo sul rispetto della normativa in materia di fasce orarie di gioco», scrivono i giudici. «Si tratta, dunque, di un mero strumento di ausilio all’accertamento, attraverso l’incameramento e la successiva segnalazione dei dati oggettivi di funzionamento degli apparecchi in orari vietati». Per questo, contrariamente a quanto sostenuto dai concessionari, non è necessario che le società di vlt abbiano l'accesso al sistema. Nel caso in cui l'applicativo rilevi qualche anomalia, spetterà poi a ciascun Comune «contestare la violazione ed eventualmente a irrogare la sanzione, all’esito di un apposito procedimento sanzionatorio, del quale devono essere resi edotti i gestori ed i concessionari».
 

Bocciate dai giudici anche le contestazioni "tecniche" mosse verso l'app: gli apparecchi, scrive il Collegio, non devono necessariamente essere staccati durante le ore di stop previste dai Comuni: «L’apparecchio oggetto del monitoraggio telematico, per essere considerato in funzione, deve abbinare la coppia abilitato/acceso; in altre parole, se è acceso ma non è abilitato o viceversa, esso non è considerato funzionante» Ne consegue, «che l’applicativo non richiede che l’apparecchio sia distaccato dalla rete, con lo spegnimento manuale di volta in volta, ben potendo invece l’apparecchio rimanere acceso». Corretto anche il criterio della trasmissione dei dati sul funzionamento delle vlt: «Ciò che rileva ai fini sanzionatori è che un apparecchio sia potenzialmente in grado di raccogliere gioco (acceso e funzionante), dovendo prescindersi dalla effettiva raccolta. Ne discende che è assolutamente corretto che l’applicativo non fornisca il dato del giocato, ma quello del funzionamento». Nemmeno si può sostenere che il monitoraggio telematico dei limiti orari sia un "voltafaccia" all'Intesa trovata nel 2017 tra Stato ed Enti locali sul riordino del settore. «È del tutto inconferente il valore cogente o meno della richiamata intesa rispetto alla legittimità del decreto impugnato in quanto quest’ultimo presuppone l’adozione della regolamentazione locale in materia di fasce orarie». Solo rispetto alla regolamentazione, «che non è oggetto del presente giudizio», potrebbe essere posto il problema della necessità o meno della concertazione tra l'Agenzia Dogane e Monopoli e i Comuni.  LL/Agipro

 

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