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Ultimo aggiornamento il 23/03/2026 alle ore 14:20

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23/03/2026 | 12:30

Accertamento fiscale su slot e Vlt, Cassazione conferma legittimità del provvedimento: “Ricavi non dichiarati”

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Accertamento fiscale su slot e Vlt Cassazione conferma legittimità del provvedimento: “Ricavi non dichiarati”

ROMA – La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un accertamento fiscale nei confronti di due società operanti nel settore delle slot e delle Vlt per l’anno 2013. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la “mancata dichiarazione di ricavi e l’inesistenza di costi deducibili”.
In pratica, al titolare delle società era stato notificato un avviso di accertamento ai fini IRPEF, “fondato sull’applicazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in società a ristretta base sociale. L’avviso era stato emesso sulla base dei maggiori compensi relativi alla raccolta di giocate effettuate tramite slot e Vlt, accertati con distinti avvisi ai fini IRES e IRAP nei confronti delle due società, di cui il contribuente era socio unico, Seidimano Srl e Betslot Srl”.

Nei giudizi di merito, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva già respinto il ricorso, osservando che “il contribuente non aveva esibito i contratti intercorsi tra gestori e gli esercenti per contrastare la presunzione applicata dall’Ufficio sulla ripartizione dei compensi e che non vi fosse prova di ulteriori costi oltre a quelli riconosciuti”. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la decisione, aveva aggiunto che “la presunzione del 50% è ragionevole e correttamente applicata, dal momento che il socio unico non ha documentato modalità di riparto diverse né fornito l’elenco completo degli esercenti e dei loro ricavi”.

In Cassazione, il contribuente aveva sollevato tre contestazioni principali, ovvero l’illegittimità della presunzione utilizzata dall’Agenzia, l’esclusione dei costi legati a un contratto di “procacciamento d’affari” e l’applicazione delle norme sulla “cancellazione della società dal registro delle imprese”. La Corte ha respinto tutte le censure, sottolineando che “la critica alla valutazione delle presunzioni si riduce a una richiesta di nuova valutazione delle prove, cosa non consentita in sede di legittimità” e che “la semplice esibizione di estratti conto bancari non dimostra né la reale distribuzione degli utili né l’effettiva deducibilità dei costi”. Per quanto riguarda il contratto di procacciamento d’affari, la Corte ha osservato che era stato sottoscritto solo successivamente e che non vi erano prove né dei pagamenti né delle attività svolte.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 5.600 euro, oltre al doppio contributo unificato.

FRP/Agipro
 

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