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Ultimo aggiornamento il 23/07/2026 alle ore 15:50

Attualità e Politica

23/07/2026 | 15:05

Agenzia scommesse a Taranto, il Tar Puglia conferma "no" della Questura: "Manca requisito dell'affidabilità"

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Agenzia scommesse a Taranto il Tar Puglia conferma no della Questura: Manca requisito dell'affidabilità

ROMA –  In presenza di un giudizio negativo sul requisito di affidabilità, la Pubblica amministrazione può negare il rilascio della licenza per la raccolta delle scommesse. Partendo da questo presupposto, il Tar Puglia ha respinto la richiesta di sospensione presentata dalla titolare di un'attività contro il diniego della Questura di Taranto al rilascio della licenza per l'esercizio di una sala scommesse.

Il provvedimento della Questura, adottato nell'aprile 2026, aveva negato la licenza prevista dall'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), motivando la decisione con un “giudizio negativo di affidabilità” riferito sia al coniuge della ricorrente sia a un altro soggetto indicato come rappresentante dell'attività.
La ricorrente aveva chiesto al Tar di sospendere gli effetti del diniego sostenendo che, in assenza della licenza, avrebbe subito “gravi conseguenze economiche”, tra cui la perdita dell'attività e del rapporto con il concessionario delle scommesse.
I giudici amministrativi hanno però ritenuto che non fosse dimostrato il requisito del “periculum in mora”, cioè il rischio di un danno grave e irreparabile tale da giustificare una tutela immediata.

Secondo il Collegio, infatti, la clausola risolutiva contenuta nel contratto di acquisto dell'attività “si è già verificata prima della proposizione del ricorso”, essendo collegata al mancato ottenimento della licenza entro tre mesi dalla stipula del contratto. Di conseguenza, l'eventuale concessione della sospensiva “non potrebbe impedirne l’operatività”.
Anche le ulteriori argomentazioni relative al possibile venir meno del rapporto con il concessionario sono state ritenute insufficienti. Il Tar osserva che tali deduzioni sono formulate “in termini del tutto generici”, senza indicare quando il rischio potrebbe concretizzarsi né quali sarebbero le effettive conseguenze economiche.
Il Tribunale ha inoltre espresso una prima valutazione anche sul fumus boni iuris, ritenendo che il ricorso non presenti, allo stato, elementi tali da giustificare la sospensione del provvedimento. Nell'ordinanza si evidenzia infatti che il diniego della Questura non si fonda soltanto sulla posizione del coniuge della ricorrente, ma anche su quella dell'altro rappresentante dell'attività, rispetto al quale “non si riscontra – secondo una prima analisi – la proposizione di specifiche ragioni di censura”.
Per questi motivi il Tar ha respinto la domanda cautelare. Il giudizio di merito proseguirà per stabilire la legittimità del diniego della licenza rilasciato dalla Questura di Taranto.

FRP/Agipro
 

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