Attualità e Politica
02/02/2026 | 11:47
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ROMA – Un concessionario di apparecchi (Slot e Videolotteries) non ha l’obbligo di effettuare un controllo continuo sul gestore dell’attività, se al momento dell’installazione degli apparecchi l’esercente è in possesso di tutte le licenze necessarie. Nel caso in questione, la società di gestione ha mutato il legale rappresentante senza comunicarlo al concessionario né richiedendo l’aggiornamento dell’autorizzazione. Per questo motivo, l’Agenzia delle Dogane aveva ritenuto responsabile anche il concessionario, applicando una sanzione di 12mila euro. La sanzione è stata però annullata dal Tribunale di Isernia, che ha accolto l’appello del concessionario, difeso dallo studio legale Giacobbe&Associati. La vicenda risale all’11 febbraio 2020, quando il personale Adm aveva effettuato un’ispezione presso un punto gioco a Venafro, in provincia di Isernia, rilevando quattro apparecchi collegati alla rete del concessionario. Dall’ispezione era emerso che il legale rappresentante dell’esercente, al momento della verifica, era subentrato successivamente all’installazione degli apparecchi e non possedeva le necessarie autorizzazioni, motivo per cui Adm aveva contestato al concessionario la violazione del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che punisce chi "distribuisce o installa apparecchi da gioco in esercizi privi delle prescritte licenze".
Tuttavia, il Tribunale di Isernia ha stabilito che il concessionario aveva agito con “buona fede” e in “conformità ai canoni dell’ordinaria diligenza”, verificando regolarmente la regolarità dei titoli abilitativi al momento dell’installazione degli apparecchi. La modifica dell’assetto societario dell’esercente, con il subentro di un nuovo legale rappresentante privo di licenze, non poteva essere oggetto di un controllo quotidiano da parte del concessionario, poiché la legge “non prevede alcun obbligo di sorveglianza continua sulle scelte societarie del punto gioco”. Il Tribunale ha sottolineato che l’esercente, all’atto del contratto e dell’installazione, era in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, aveva ottenuto le licenze di raccolta del gioco lecito e degli apparecchi di intrattenimento e risultava regolarmente iscritto all’elenco RIES presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La sentenza richiama anche il principio “dell’elemento soggettivo dell’illecito”, secondo cui, per l’irrogazione di una sanzione amministrativa, è necessaria la coscienza e la volontà nella condotta, escludendo la responsabilità oggettiva. Nel caso in esame, non sussistevano elementi che potessero imputare al concessionario la consapevolezza o la volontà di consentire l’uso degli apparecchi in assenza di licenze.
Il Tribunale ha quindi annullato l’ordinanza di Adm e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, riconoscendo pienamente la buona fede del concessionario.
FRP/Agipro
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