Attualità e Politica
11/03/2019 | 10:20
11/03/2019 | 10:20
ROMA - Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della legge provinciale di Bolzano, che prevede almeno 300 metri di distanza dai luoghi sensibili per sale da gioco e apparecchi. Nelle sentenze pubblicate oggi sono stati respinti gli appelli presentati da società e operatori di gioco. I giudici sottolineano «l’indubbia congruità/adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità perseguite» e la mancata violazione dei principi costituzionali e del principio di ragionevolezza, «con conseguente insussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale».
I ricorrenti lamentavano che l’adozione del distanziometro avrebbe avuto un effetto espulsivo sul territorio, limitando la libertà d’impresa tutelata dai principi Costituzionali: una tesi esaminata anche tramite una consulenza tecnica, ma respinta dai giudici, che sottolinenano come sia da escludere che la norma provinciale di Bolzano «determini un’espulsione delle imprese ricorrenti dal settore di mercato in questione, né sotto il profilo dell’interdizione assoluta dai singoli territori comunali (compresi quelli limitrofi) e/o dall’intero territorio provinciale, né sotto il profilo dell’abbattimento delle raccolte e dei ricavi».
Il legislatore ha individuato i luoghi sensibili «per categorie generali, con una previsione normativa munita di un certo margine di indeterminatezza», si legge ancora, «alla luce delle risultanze delle due relazioni del consulente tecnico d’ufficio» si esclude che «si sia verificato l’effetto espulsivo lamentato dalle parti ricorrenti». Il distanziometro non determina, nelle elaborazioni effettuate dal perito, «una privazione dell’intero segmento di mercato», mentre è stata evidenziata «la persistente sussistenza di uno spazio utile residuo nell’ambito dei singoli terrori comunali, bensì tendenzialmente ristretto, ma pur sempre idoneo e sufficiente per l’organizzazione economica delle attività delle sale giochi». La stessa distribuzione sul territorio, mostra come «le sale gioco abbiano operato nel corso degli anni passati in modo da rendere la localizzazione un parametro strategicamente non rilevante per la propria raccolta di gioco».
Il Consiglio di Stato ribadisce che le norme sono adeguate «in questione rispetto alle finalità perseguite» e che la scelta del legislatore rientra «ampiamente nei limiti della discrezionalità riservata all’attività legislativa, nella specie esercitata correttamente, attesa l’indubbia ragionevolezza della disciplina censurata», che rispetta «in modo plausibile il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco». Il distanziometro, scrivono ancora nella sentenza, «ben può essere ritenuto un intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale sia interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorché in termini probabilistici, porti linearmente allo sviluppo di una dipendenza. Siffatta interpretazione, ancorché controversa nella letteratura del settore, si muove pur sempre entro i limiti dell’attendibilità tecnico-scientifica».
La tesi secondo cui i consumatori «per i meccanismi sottesi alle dipendenze, sarebbero disposti a spostarsi anche di molto al fine di soddisfare il bisogno di gioco», non regge all’esame del Consiglio di Stato, che ritiene questa eventualità da considerare tra gli «effetti negativi nel breve periodo, da affrontare in un momento successivo con interventi adeguati incentrati sulle categorie dei giocatori problematici», mentre lo stesso distanziometro risulta di «non implausibile efficacia preventiva sulle categorie dei giocatori sociali/occasionali e delle fasce giovanili, onde impedirne un’evoluzione in senso patologico». Le norme dunque non ledono principi costituzionali, né sono in contrasto con le disposizioni comunitarie: «pure a livello di diritto eurounitario le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche». PG/Agipro
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