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Ultimo aggiornamento il 20/04/2026 alle ore 11:30

Attualità e Politica

20/04/2026 | 10:00

Caltanissetta, Cassazione annulla condanna per centro scommesse privo di concessione: "Da chiarire la responsabilità del gestore"

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Caltanissetta CASSAZIONE ANNULLA CONDANNA PER CENTRO SCOMMESSE PRIVO DI CONCESSIONE: Da chiarire la responsabilità del gestore

ROMA - La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che aveva stabilito la responsabilità penale di un gestore di un centro scommesse per l’esercizio abusivo dell’attività. La Suprema Corte ha deciso di rinviare gli atti a un nuovo giudizio per “carenza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato” (cioè la consapevolezza, o meno, da parte dell’imputato di aver commesso un fatto illecito e la volontà di realizzarlo).

La decisione di merito annullata prendeva spunto dal subentro nella gestione di un punto di raccolta scommesse mediante cessione di un ramo d’azienda, in un contesto già segnato dal diniego di autorizzazione della Questura al precedente titolare, a causa della violazione delle distanze dai luoghi sensibili previste dalla normativa regionale siciliana sul gioco.
Secondo la Corte territoriale, il subentro doveva essere considerato una “nuova apertura”, con conseguente applicazione della disciplina più restrittiva prevista dalla legge regionale della Sicilia del 2020.

Il ricorrente, rappresentato dall’avvocato Agnello in Cassazione, aveva citato a suo favore la successiva modifica normativa del 2024, sostenendo che: “Non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell’esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario”. La Suprema Corte, tuttavia, ha chiarito che tale disciplina non può applicarsi al caso in esame, poiché il beneficio normativo riguarda solo esercizi già "provvisti di regolare licenza di pubblica sicurezza", circostanza che nella vicenda non sussisteva. Nel passaggio decisivo, i giudici di legittimità evidenziano infatti che “gli esercizi oggetto dei suddetti mutamenti di titolarità siano già dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 86 o 88 del Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza: tale non è il caso in esame”.

La Cassazione ha però ritenuto fondato il ricorso, limitatamente al fatto che la motivazione della sentenza impugnata non ha adeguatamente chiarito l’"elemento soggettivo del reato, ossia la consapevolezza di esercitare l'attività in modo 'abusivo', ovvero senza le concessioni amministrative o le autorizzazioni necessarie" indispensabile per configurare la responsabilità penale.

Per questo motivo, la decisione della Corte d’appello è stata annullata con rinvio, imponendo un nuovo esame della vicenda da parte di un diverso collegio, che dovrà verificare la “sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie contestata”.

FRP/Agipro
 

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