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Ultimo aggiornamento il 23/02/2026 alle ore 19:00

Attualità e Politica

23/02/2026 | 17:39

Canone Bingo 2021, Tar Lazio annulla nota Adm: "Pagamento non dovuto durante la chiusura forzata per la pandemia"

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Canone Bingo 2021 Tar Lazio annulla nota Adm: Pagamento non dovuto durante la chiusura forzata per la pandemia

ROMA - Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di alcuni concessionari del gioco del bingo contro una nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che imponeva loro il pagamento del canone per la proroga tecnica delle concessioni anche nei mesi di sospensione forzata delle attività a causa della pandemia da Covid-19.

La questione centrale riguardava la legittimità dell’obbligo di pagamento del canone durante il periodo in cui le sale bingo erano chiuse per le misure restrittive adottate dalle autorità italiane. I concessionari hanno contestato la legittimità della richiesta, sostenendo che, essendo la chiusura una misura imposta dalle autorità pubbliche ("factum principis"), non fosse giustificato richiedere il pagamento del canone per un periodo in cui l'attività non era possibile.
Il Tribunale ha valutato l'art. 69, co. 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che esonera i concessionari dal pagamento del canone per tutto il periodo di sospensione delle attività, stabilendo che “a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, non è dovuto il canone a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione”.

Il Tar ha sottolineato che durante la chiusura forzata, non è ragionevole richiedere il pagamento del canone, poiché i concessionari non potevano generare ricavi per farvi fronte. Il Tribunale ha fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali che avevano già escluso il pagamento del canone durante la chiusura forzata. Pertanto, l'Agenzia delle Dogane aveva sbagliato nel chiedere il pagamento anche per i mesi da gennaio a giugno 2021, periodo in cui le sale bingo erano sospese.
Infine, il giudice ha precisato che la legge n. 178/2020, che prevedeva la proroga tecnica delle concessioni e l'imposizione di un canone, non poteva essere applicata rigidamente durante il periodo di chiusura. La decisione riafferma il principio secondo cui, quando un'attività viene sospesa forzatamente per motivi di ordine pubblico, come la pandemia, non è giustificato il pagamento di canoni per i periodi in cui l'attività non è stata svolta.

FRP/Agipro

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