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Ultimo aggiornamento il 30/01/2026 alle ore 13:15

Attualità e Politica

30/01/2026 | 11:44

Centro scommesse ad Arezzo, Tar Toscana conferma chiusura di 15 giorni: “Concreto rischio per l’ordine pubblico”

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Centro scommesse ad Arezzo Tar Toscana conferma chiusura di 15 giorni: “Concreto rischio per l’ordine pubblico”

ROMA - Il Tar Toscana ha confermato la legittimità dei provvedimenti con cui la Questura di Arezzo ha sospeso per quindici giorni l’attività di una sala scommesse, ritenendo che il locale rappresentasse un “rischio concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”. 

Nella sentenza, i giudici spiegano che la finalità perseguita dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) “non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale”, confermando quindi la natura preventiva e non punitiva della misura. La norma, infatti, consente al Questore di sospendere l’attività di un esercizio pubblico quando questo diventa un potenziale rischio per la sicurezza pubblica.
Nel caso specifico, i provvedimenti erano stati adottati in seguito a controlli delle forze dell’ordine che avevano rilevato la “frequente presenza nel locale di soggetti con precedenti penali e di polizia”, oltre a due episodi di rissa, circostanze che il Tar ha ritenuto sufficienti a giustificare l’intervento immediato.

La sentenza sottolinea inoltre che, in presenza di un pericolo concreto, “la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa, a condizione che vengano rappresentate nel provvedimento le particolari esigenze di celerità”. I giudici hanno precisato che, in presenza di un rischio reale per l’ordine pubblico, il Questore può adottare il provvedimento anche senza comunicare preventivamente con l’esercente, soprattutto quando gli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine delineano un quadro già completo. Non sono state ritenute decisive nemmeno le misure di sicurezza che il titolare sosteneva di aver avviato (l'assunzione di un consulente per migliorare la sicurezza del locale), poiché non risultava alcun accordo formale con la Prefettura né l’impiego di personale di sicurezza secondo le regole previste. Stessa valutazione è stata fatta per il secondo provvedimento di sospensione, emesso a distanza di pochi mesi, quando i controlli di polizia avevano accertato che la situazione non era cambiata nonostante la precedente chiusura. In questo contesto, l’urgenza di prevenire ulteriori rischi per la sicurezza pubblica ha giustificato anche l’assenza della "comunicazione di avvio del procedimento" prevista dalla legge. Considerate tutte le circostanze, il Tar ha quindi respinto il ricorso e confermato i provvedimenti della Questura.

FRP/Agipro

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