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Attualità e Politica

26/02/2020 | 17:53

Corte Ue, legittima imposta scommesse su agenzie estere: la causa torna ora nei Tribunali italiani, migliaia di accertamenti ancora aperti

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Corte Ue legittima imposta scommesse su agenzie estere: la causa torna ora nei Tribunali italiani migliaia di accertamenti ancora aperti

ROMA - La Corte Ue ha legittimato, questa mattina, l'imposta scommesse su agenzie estere. «L’articolo 56 del Trattato UE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i centri trasmissione dati stabiliti i tale stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione per l’organizzazione delle scommesse», si legge nella sentenza pronunciata in Lussemburgo. Di fatto, i giudici ritengono legittima la normativa italiana, almeno per gli anni fino al 2015. La Corte ha, invece, considerato irricevibile il quesito sulla norma che stabilisce come base imponibile per le imposte a carico dei centri esteri il triplo della raccolta media provinciale registrata dalle agenzie concessionarie.

«In Italia l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l’applicazione di tale imposta alla Stanleybet Malta non può essere considerata discriminatoria», ha spiegato ancora la Corte di Giustizia. Sul tema della doppia imposizione fiscale, la Corte ha precisato che «allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell’Unione, gli Stati membri non hanno un generale obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione».

La vicenda prende spunto dal rinvio degli atti alla Corte comunitaria da parte della Commissione Tributaria di Parma in merito ad un accertamento a carico di un centro collegato a Stanleybet, operatore che lamenta di aver subito nel corso degli anni una lunga discriminazione (riconosciuta da diverse sentenze della stessa Corte UE) da parte delle autorità italiane. Il contenzioso sull’imposta, nel corso degli anni, si è allargato fino a superare i 120 milioni di euro di accertamenti dell’Agenzia delle Dogane nel 2018, con un’alta percentuale di successi dell’amministrazione: almeno 74 milioni di euro di imposta – secondo la relazione tecnica del Governo alla Legge di Stabilità 2020 - sono state considerati “dovuti” dalle commissioni Tributarie provinciali e regionali.

LA POSIZIONE DI STANLEYBET - «La sentenza sembra ribaltabile nelle sedi di appello tributario e in Cassazione», hanno dichiarato ad Agipronews fonti dell’ufficio legale Stanleybet. «La sentenza appare in contrasto con la giurisprudenza resa dalla stessa Corte di Giustizia nelle sentenze Gambelli, Placanica, Costa Cifone e Laezza. – ha spiegato l’avvocato Daniela Agnello, legale di Stanleybet - Nelle precedenti sentenze si chiarisce che l’attività dei centri Stanleybet è analoga a quella delle ricevitorie italiane dei concessionari e si statuisce che la sanzione penale non può trovare applicazione (punto 85 Costa Cifone). Oggi la Corte per giustificare l’imposizione fiscale, in maniera inedita, asserisce che il centro italiano non si trova in una situazione analoga a quella degli operatori nazionali».

LA POSIZIONE DEI MONOPOLI - «La normativa nazionale che assoggetta ad imposta sulle scommesse i Centri Trasmissione Dati stabiliti in Italia e collegati con bookmakers esteri, i quali sono responsabili in solido, è compatibile con il diritto dell’Unione», ha evidenziato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, commentando la sentenza pronunciata questa mattina dalla Corte di Giustizia Ue.

L’AVVOCATURA DELLO STATO - «Non c’è stata discriminazione ai danni del bookmaker, perché non sono paragonabili situazioni così diverse. La Corte dice: una cosa è disporre di una struttura tutta italiana (come nel caso dei concessionari, ndr), un’altra è l’utilizzo di operatori italiani da parte di una società che è stabilita in uno stato estero. E’ giusto differenziare il regime di tassazione, quindi», ha spiegato l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino, che insieme al collega Pio Marrone ha seguito la causa per conto del Governo italiano.

Nella memoria del Governo italiano risultano censite 2878 sentenze, delle quali circa l'80% favorevole all'Agenzia. Di queste, 890 hanno riguardato l'operatore Stanleybet Malta Ltd. La vicenda era già arrivata due anni fa davanti alla Corte Costituzionale italiana, che aveva stabilito la legittimità della tassazione (ma solo dopo il 2010) a carico dei titolari di agenzie non autorizzate. Da quel momento in poi, migliaia di accertamenti pre-2010 si sono conclusi con il successo del bookmaker inglese proprio a causa della dichiarazione di incostituzionalità della legge.

 

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