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Ultimo aggiornamento il 19/07/2025 alle ore 09:03

Attualità e Politica

18/07/2025 | 10:17

Decreto Sport alla Camera, Dossier sugli effetti finanziari: “Norma contrasto al match-fixing, nessun nuovo onere per la finanza pubblica”

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Decreto Sport alla Camera Dossier sugli effetti finanziari: “Norma contrasto al match fixing nessun nuovo onere per la finanza pubblica”

ROMA - La norma sulle Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing, contenuta nel Decreto Sport attualmente alla Camera, “non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”. E’ quanto si legge nella relazione tecnica contenuta nel Dossier relativo alla verifica delle quantificazioni (ovvero gli effetti finanziari prodotti). 
La relazione tecnica, inoltre, ribadisce il contenuto della norma, sottolineando che “reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing, al fine di rafforzare gli strumenti operativi per il contrasto ai fenomeni di frode sportiva e alle conseguenti ricadute in termini di ipotesi corruttive e di riciclaggio connesse al fenomeno dei ‘flussi anomali di scommesse’”.
In merito ai profili di quantificazione, il documento precisa che - nel prendere atto di quanto riportato nella relazione tecnica - risulta comunque opportuno “acquisire dal Governo elementi di informazione in merito alle previste modalità di attuazione della disposizione, al fine di escludere che possano determinarsi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
La norma esaminata, nel dettaglio, integra l’articolo 2 della legge n. 401 del 1989, introducendo tre nuovi commi, che mirano a rinnovare la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un “regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI”.
Nel primo nuovo comma si stabilisce che le autorità amministrative competenti - qualora si trovassero a rilevare flussi anomali di scommesse - devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. Il secondo nuovo comma prevede che la Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse “realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati”. Le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei “titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo”. Infine, il terzo nuovo comma prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provveda all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, dopo aver ricevuto dalla Procura Generale dello Sport l'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

FRP/Agipro

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