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Ultimo aggiornamento il 31/08/2026 alle ore 10:30

Attualità e Politica

31/08/2026 | 10:04

Decreto accise, Mef: comunicazione gioco responsabile, da industria legale investimenti per 7 milioni all’anno

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Decreto accise Mef: comunicazione gioco responsabile da industria legale investimenti per 7 milioni all’anno

ROMA - Tre milioni di euro nel 2026, circa 7 milioni l’anno a regime. È questa – secondo la relazione tecnica del Ministero dell’Economia (Mef) al Decreto accise – la stima della spesa che i concessionari del gioco a distanza sosterranno per interventi, campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile destinate al contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e del fenomeno della dipendenza grave. Una cifra calcolata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base del numero dei concessionari e dei loro ricavi netti.

Il nuovo regime - Il dato assume particolare rilievo alla luce della nuova disciplina sulla deducibilità degli investimenti introdotta dal decreto. Il comma 3 modifica infatti l’articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), introducendo un nuovo comma 2-bis che qualifica, ai fini fiscali, gli investimenti in comunicazione responsabile sostenuti dai concessionari come “spese di rappresentanza”. La conseguenza della norma inserita nel Decreto accise è che i 7 milioni di euro stimati ogni anno non diventano automaticamente un costo integralmente deducibile. La qualificazione come spesa di rappresentanza, infatti, comporta l’applicazione dei limiti previsti dall’articolo 108 del Tuir per questo tipo di oneri. In sostanza, il concessionario sostiene la spesa perché è prevista dal quadro regolatorio, ma la possibilità di utilizzarla per ridurre il reddito imponibile è condizionata dalle regole fiscali sulle spese di rappresentanza.

Un esempio pratico - La deducibilità è sottoposta a limiti precisi, con il tetto calcolato sulla base dei ricavi dell’impresa: l’1,5% fino a 10 milioni di euro, lo 0,6% sulla quota compresa tra 10 e 50 milioni e lo 0,4% sulla parte eccedente i 50 milioni. Un'impresa con 100 milioni di euro di ricavi – ad esempio - avrebbe un plafond annuo di 150 mila euro sui primi 10 milioni (1,5%), di 240 mila euro sui successivi 40 milioni (0,6%) e di 200 mila euro sui restanti 50 milioni (0,4%): il totale delle spese di rappresentanza deducibili sarebbe pari a 590 mila euro. Quindi, se l'impresa sostenesse 1 milione di euro di spese di rappresentanza, 590 mila euro sarebbero deducibili e 410 mila euro non deducibili.

Gli effetti per l’erario - La relazione tecnica sottolinea anche questo aspetto. Non essendo disponibili informazioni sufficienti per stabilire quale quota delle spese sostenute dai singoli contribuenti finirà effettivamente oltre i limiti di deducibilità previsti dall’articolo 108, gli eventuali effetti positivi per l’erario sono stati indicati soltanto come potenziali e, in via prudenziale, non sono stati quantificati.

Le sponsorizzazioni sportive - Il provvedimento introduce però una stretta ancora più netta su un altro fronte. Il comma 4. È scritto, stabilisce infatti che le spese per sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali sostenute da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori di gioco legale, quando riguardano soggetti che forniscono comunicazioni informative sul gioco o servizi di comparazione di quote e offerte, non sono deducibili né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap. Non si tratta quindi di una deducibilità soggetta a un tetto, bensì di una vera e propria indeducibilità fiscale del costo.

La norma si inserisce in un settore nel quale – a partire dal Decreto Dignità – la pubblicità di giochi e scommesse è già vietata. La relazione tecnica del Mef segnala tuttavia l’esistenza di forme di promozione indiretta: siti di informazione sportiva riconducibili agli stessi gruppi societari, attività di comparazione delle quote durante le trasmissioni sportive e sponsorizzazioni di portali che, pur non raccogliendo scommesse, risultano collegati ai principali bookmaker. È proprio su queste forme di comunicazione che interviene la nuova disposizione. L’obiettivo è impedire che il costo di una sponsorizzazione vietata dalla normativa possa generare, oltre all’attività promozionale, anche un beneficio fiscale.

Il nuovo regime, che sarà in vigore dall’anno d’imposta 2026, con nuovi oneri fiscali per i concessionari del gioco, rischia di danneggiare anche i club calcistici, destinatari degli investimenti promozionali provenienti dal settore dei giochi: secondo le stime del settore, il calcio incassa una cifra compresa tra 40 e 50 milioni di euro l’anno.

NT/Agipro

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