Attualità e Politica
16/05/2025 | 14:02
16/05/2025 | 14:02
ROMA - La libertà dell’iniziativa economica privata non può porsi in contrasto con la sicurezza e tutela della salute, di conseguenza - come stabilito dalla legge - sale giochi e scommesse non possono trovarsi in aree troppo vicine a luoghi sensibili come ad esempio scuole, chiese, ospedali o centri assistenza. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato in una sentenza in cui si respinge l’appello di una società che gestisce una sala giochi a Bressanone, in provincia di Bolzano.
La causa fa riferimento al ricorso presentato dalla società contro un provvedimento del 12 maggio 2016 emesso dalla Provincia Autonoma di Bolzano, con il quale viene revocata l'autorizzazione concessa nel 2008 per la gestione della sala giochi a Bressanone, in quanto l’attività - con la sua collocazione - si porrebbe in contrasto con la legge provinciale e nello specifico la tutela dei minori, poiché vicina a luoghi sensibili (nella fattispecie, scuole o asili). La società ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano, che ha però respinto il ricorso.
L’appellante ha proposto, dunque, nuovo ricorso al Consiglio di Stato, adducendo come motivazioni la violazione degli articoli 3, 41, 117 e 118 della Costituzione (libertà d’impresa, principio di uguaglianza, competenza legislativa) e l’effetto espulsivo della legge, poiché - secondo parte ricorrente - la normativa provinciale sulle distanze dai "siti sensibili" renderebbe praticamente impossibile l’esercizio dell’attività di sala giochi nel comune. Inoltre, l’appellante ha lamentato errori nella prima perizia tecnica, chiedendone il rinnovo e la sostituzione del verificatore.
Il Consiglio di Stato ha disposto un’ulteriore verificazione tecnica per valutare la reale assenza di aree disponibili per svolgere l’attività, tanto da produrre un effetto espulsivo, e l’effettiva contrazione sostanziale del mercato delle sale giochi nell’area. La verifica - condotta sul mercato, sull’urbanistica e sull’effettiva distanza dai luoghi sensibili - ha fatto emergere che la sala giochi si trova localizzata all’interno della “Fascia di Rispetto” ovvero vicina a luoghi sensibili, tuttavia, circa il 48% degli edifici nei 4 comuni considerati (Bressanone, Naz-Sciaves, Varna e Velturno) risulterebbe al di fuori delle fasce vietate e quindi disponibile ad ospitare le attività. Inoltre, il mercato locale delle sale giochi non risulta totalmente precluso, anzi la società si presenterebbe in posizione di monopolio locale. Si legge infatti nella relazione: “Da stime su varie fonti, la sala giochi registra un fatturato significativo prevalentemente concentrato su giochi AWP, VLT, e Comma 7”.
Il Consiglio di Stato, prendendo atto “dell’analisi precisa e la conclusione logica” della verifica, respinge il ricorso ritenendolo illegittimo. E tal proposito, i giudici di Palazzo Spada richiamano anche la sentenza del 2019 della Corte Costituzionale, nella quale si chiarisce che per finalità socio-sanitarie (tutela della salute e dei cittadini sensibili come i minori) la maggior parte delle regioni hanno adottato disposizioni tese a individuare luoghi sensibili prevedendo il rispetto di distanze minime (da 300 a 500 metri) per la collocazione di sale da gioco e scommesse. In conclusione, il Collegio precisa che il provvedimento regionale non è anticostituzionale e che non prevede in alcun modo effetto espulsivo in quanto si “offrirebbero sufficienti aree del settore terziario nella zona produttiva, dove l’offerta di gioco lecito è ammessa”.
FRP/Agipro
Foto credits Sailko CC BY 3.0
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