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Ultimo aggiornamento il 19/03/2026 alle ore 13:22

Attualità e Politica

19/03/2026 | 12:21

Divieto pubblicità giochi online su Twitch, Consiglio di Stato rinvia l’udienza: si attende la decisione della Corte di Giustizia Ue

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Divieto pubblicità giochi online su Twitch Consiglio di Stato rinvia l’udienza: si attende la decisione della Corte di Giustizia Ue

ROMA - E’ stato discusso oggi in Consiglio di Stato il ricorso relativo alla sentenza del Tar Lazio che aveva confermato la sanzione di 388mila euro inflitta ad un concessionario online dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per violazione del Decreto Dignità sul divieto di pubblicità dei giochi online. Al termine dell’udienza, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione al secondo semestre del 2026. In Aula è infatti emersa la necessità di attendere la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiamata a chiarire la congruità delle sanzioni e il perimetro della responsabilità delle grandi piattaforme online per i contenuti pubblicati dagli utenti. Il riferimento è al rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato nel procedimento tra Agcom e Google Ireland, in cui la società è stata sanzionata per contenuti pubblicitari relativi al gioco ospitati su YouTube. In quel contesto, l’Avvocato Generale dell’Unione europea ha indicato, nelle Conclusioni sulla causa, che la responsabilità della piattaforma sussiste solo qualora vi sia un ruolo attivo nella creazione o nella diffusione dei contenuti, restando invece esclusa nei casi di mera attività di hosting.

Il caso presentato oggi in Consiglio di Stato riguarda invece due contratti stipulati dall’operatore Vincitù con la società maltese Top ADS Ltd, con cui sono stati promossi i siti di gioco Wincasino.it e Betroom.it tramite un content creator. L’Autorità ha ritenuto che, pur essendo formalmente “contratti commerciali”, l’attività configurasse “pubblicità vietata”, in quanto finalizzata ad “aumentare la visibilità dei giochi e, conseguentemente, le giocate, beneficiando direttamente Vincitù”. La distinzione tra “comunicazioni informative consentite e pubblicità vietata”, prevista dalle linee guida Agcom, ha consentito di circoscrivere la sanzione ai soli contratti effettivamente promozionali (due su trenta).

Per quanto riguarda la quantificazione della sanzione, Agcom ha applicato il 20% del valore complessivo della pubblicità derivante dai due contratti, pari a circa 1,94 milioni di euro, ottenendo così l’importo finale di 388mila euro.

FRP/Agipro

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